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Document 62016CJ0499

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017.
    AZ contro Minister Finansów.
    Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Prodotti alimentari – Prodotti di pasticceria – Termine minimo di conservazione o data di scadenza – Principio della neutralità fiscale.
    Causa C-499/16.

    Court reports – general

    Causa C‑499/16

    AZ

    contro

    Minister Finansów

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

    «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Prodotti alimentari – Prodotti di pasticceria – Termine minimo di conservazione o data di scadenza – Principio della neutralità fiscale»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Applicazione di un’aliquota ridotta ai prodotti alimentari – Prodotti di pasticceria – Normativa nazionale che prevede un’aliquota ridotta in funzione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di neutralità – Criterio – Somiglianza dei beni o delle prestazioni di servizi – Verifica incombente al giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 98)

    L’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto ai prodotti di pasticceria freschi al solo criterio del «termine minimo di conservazione» o della «data di scadenza».

    Si deve osservare al riguardo che, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 3, della direttiva IVA, gli Stati membri possono far ricorso alla NC quando applicano le aliquote ridotte alle categorie relative a beni, per delimitare con precisione la categoria di cui trattasi. Tuttavia, occorre constatare che il ricorso alla NC non è che uno dei vari modi di procedere a una delimitazione siffatta.

    Pertanto, nella misura in cui la categoria di cui trattasi è delimitata con precisione dal criterio legato a un determinato numero di giorni di conservazione, occorre constatare che tale applicazione selettiva dell’aliquota IVA ridotta a un aspetto concreto e specifico dei beni inclusi in una delle categorie previste all’allegato III è, in principio, compatibile con l’articolo 98 della direttiva IVA.

    Tuttavia, al fine di rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio, occorre verificare se una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, violi il principio della neutralità fiscale.

    Deriva da giurisprudenza costante che tale principio osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso dal punto di vista dell’IVA (sentenza dell’11 settembre 2014, K, C‑219/13, EU:C:2014:2207, punto 24 e giurisprudenza citata).

    Per quanto attiene alla valutazione della somiglianza dei beni o delle prestazioni di servizi interessati, che spetta in definitiva al giudice nazionale, risulta dalla giurisprudenza della Corte che in via principale occorre tener conto del punto di vista del consumatore medio. Beni o prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base ad un criterio di comparabilità dell’uso, e quando le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla decisione del consumatore medio di optare per l’uno o l’altro di tali beni o prestazioni di servizi (sentenza dell’11 settembre 2014, K,C‑19/13, EU:C:2014:2207, punto 25).

    (v. punti 25, 28‑31, 36 e dispositivo)

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