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Document 62016CJ0480

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2018.
    Fidelity Funds e.a. contro Skatteministeriet.
    Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti – Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti – Giustificazioni – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Coerenza del regime fiscale – Proporzionalità.
    Causa C-480/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑480/16

    Fidelity Funds e a.

    contro

    Skatteministeriet

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)

    «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti – Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti – Giustificazioni – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Coerenza del regime fiscale – Proporzionalità»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2018

    1. Libera prestazione dei servizi–Libera circolazione dei capitali–Disposizioni del Trattato–Esame di un provvedimento nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali–Criteri di determinazione delle norme applicabili

      (Artt. 56 TFUE e 63 TFUE)

    2. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti–Restrizioni–Normativa tributaria–Tassazione dei dividendi–Dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari–Esenzione, a determinate condizioni, dalla ritenuta alla fonte sui dividendi di origine nazionale versati agli organismi residenti–Assoggettamento ad imposta tramite ritenuta alla fonte dei dividendi di origine nazionale versati agli organismi residenti in un altro Stato membro–Esame della comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna–Considerazione dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali–Prevenzione o attenuazione dell’imposizione a catena o della doppia imposizione economica–Stato membro fonte dei dividenti che esercita la sua competenza tributaria sui redditi percepiti dagli organismi non residenti–Situazioni oggettivamente comparabili

      (Art. 63 TFUE)

    3. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti–Restrizioni–Normativa tributaria–Tassazione dei dividendi–Dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari–Esenzione, a determinate condizioni, dalla ritenuta alla fonte sui dividendi di origine nazionale versati agli organismi residenti–Assoggettamento ad imposta tramite ritenuta alla fonte dei dividendi di origine nazionale versati agli organismi residenti in un altro Stato membro–Situazioni oggettivamente comparabili–Giustificazione–Coerenza del regime fiscale–Proporzionalità–Natura sproporzionata

      (Art. 63 TFUE)

    4. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti–Restrizioni–Normativa tributaria–Tassazione dei dividendi–Dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari–Esenzione, a determinate condizioni, dalla ritenuta alla fonte sui dividendi di origine nazionale versati agli organismi residenti–Assoggettamento ad imposta tramite ritenuta alla fonte dei dividendi di origine nazionale versati agli organismi residenti in un altro Stato membro–Inammissibilità

      (Art. 63 TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33, 37)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 53-63)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 69-75, 81-86)

    4.  L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OICVM residente nel medesimo Stato membro sono esenti da una siffatta ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.

      (v. punto 87 e dispositivo)

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