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Document 62016CJ0470

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2018.
    North East Pylon Pressure Campaign Limited e Maura Sheehy contro An Bord Pleanála e altri.
    Rinvio pregiudiziale – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92/UE – Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato – Ricorso prematuro – Nozioni di spese non eccessivamente onerose e di decisioni, atti o omissioni rientranti nelle disposizioni della direttiva sulla partecipazione del pubblico – Applicabilità della convenzione di Aarhus.
    Causa C-470/16.

    Causa C‑470/16

    North East Pylon Pressure Campaign Ltd

    e

    Maura Sheehy

    contro

    An Bord Pleanála e a.

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

    «Rinvio pregiudiziale – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92/UE – Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato – Ricorso prematuro – Nozioni di spese non eccessivamente onerose e di decisioni, atti o omissioni rientranti nelle disposizioni della direttiva sulla partecipazione del pubblico – Applicabilità della convenzione di Aarhus»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2018

    1. Ambiente–Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti–Direttiva 2011/92–Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato–Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso–Portata–Domanda di autorizzazione a proporre un ricorso giurisdizionale presentata nell’ambito di un procedimento che può portare all’autorizzazione di un progetto–Inclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, art. 11, § 4)

    2. Ambiente–Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti–Direttiva 2011/92–Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato–Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso–Portata–Requisito limitato alle sole spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico conformemente alla suddetta direttiva–Conseguenze

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, art. 11, § 4)

    3. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Interpretazione di un accordo internazionale concluso dalla Comunità e dagli Stati membri in forza di una competenza concorrente–Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)–Inclusione

      (Art. 267 TFUE; convention d’Aarhus; decisione del Consiglio 2005/370)

    4. Accordi internazionali–Accordi dell’Unione–Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)–Disposizioni della suddetta convenzione riguardanti l’accesso alla giustizia–Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso–Portata–Domanda di autorizzazione a proporre un ricorso giurisdizionale presentata nell’ambito di un procedimento che può portare all’autorizzazione di un progetto–Inclusione

      (Convention d’Aarhus, art. 9, §§ 3 e 4; decisione del Consiglio 2005/370)

    5. Accordi internazionali–Accordi dell’Unione–Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)–Disposizioni della suddetta convenzione riguardanti l’accesso alla giustizia–Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso–Portata–Spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sul diritto ambientale nazionale–Inclusione–Effetto diretto–Insussistenza–Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale interno

      (Convention d’Aarhus, art. 9, §§ 3 e 4; decisione del Consiglio 2005/370)

    6. Accordi internazionali–Accordi dell’Unione–Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)–Disposizioni della suddetta convenzione riguardanti l’accesso alla giustizia–Direttiva 2011/92–Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato–Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso–Deroga a tale requisito qualora un ricorso sia temerario o vessatorio o qualora manchi un nesso tra l’asserita violazione del diritto ambientale nazionale e un danno–Inammissibilità

      (Convention d’Aarhus, art. 9, § 4; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, art. 11, § 4; decisione del Consiglio 2005/370)

    1.  L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi si applica a un giudizio dinanzi a un giudice di uno Stato membro, come quello di cui al procedimento principale, nell’ambito del quale viene determinato se un ricorso possa essere autorizzato durante un procedimento di autorizzazione di un progetto, e ciò a maggior ragione quando detto Stato membro non abbia stabilito in quale fase possa essere presentato ricorso.

      (v. punto 34, dispositivo 1)

    2.  Quando un ricorrente deduce sia motivi vertenti sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale sia motivi vertenti sulla violazione di altre norme, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 si applica alle sole spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico.

      Qualora, come nel caso della domanda di autorizzazione che ha portato alla procedura di liquidazione delle spese nel procedimento principale, un ricorso diretto a contestare un procedimento coperto dalla direttiva 2011/92, contenga sia considerazioni giuridiche vertenti su norme relative alla partecipazione del pubblico sia argomenti di altra natura, spetta al giudice nazionale operare, ex æquo et bono e secondo le modalità procedurali nazionali applicabili, la distinzione tra le spese relative all’una o all’altra tipologia di argomentazione, al fine di assicurare che il requisito delle spese non eccessivamente onerose sia garantito per la parte del ricorso che si basa su norme relative alla partecipazione del pubblico.

      (v. punti 43, 44, dispositivo 2)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 46)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 47‑51)

    5.  L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori rientranti nel diritto ambientale dell’Unione, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi si applica alla parte di un ricorso che non sia coperta dal medesimo requisito, quale risulta, conformemente alla direttiva 2011/92, dalla risposta fornita al punto 2 del presente dispositivo, nei limiti in cui il ricorrente tenti con il suddetto ricorso di far rispettare il diritto ambientale nazionale. Tali disposizioni non sono dotate di effetto diretto, ma spetta al giudice nazionale interpretare il diritto processuale interno nella maniera più conforme possibile alle stesse.

      Di conseguenza, quando è in discussione l’applicazione del diritto ambientale nazionale, in particolare in riferimento alla realizzazione di un progetto di interesse comune, ai sensi del regolamento n. 347/2013, spetta al giudice nazionale interpretare il diritto processuale interno nella maniera più conforme possibile agli obiettivi enunciati nell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Aarhus, di modo che le spese dei procedimenti giurisdizionali non siano eccessivamente onerose.

      (v. punti 57, 58, dispositivo 3)

    6.  Uno Stato membro non può derogare al requisito in base al quale determinati procedimenti non devono essere eccessivamente onerosi, previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92, quando un ricorso è ritenuto temerario o vessatorio, o in assenza di un nesso tra l’asserita violazione del diritto ambientale nazionale e un danno all’ambiente.

      Occorre, al riguardo, ricordare che il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi previsto sia dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 sia dall’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, non osta affatto a che i giudici nazionali condannino un ricorrente alle spese. Il giudice nazionale può dunque tener conto di fattori quali, segnatamente, le ragionevoli probabilità di successo del ricorso o il suo carattere temerario o vessatorio, a condizione che l’ammontare delle spese che il ricorrente deve sopportare non siano irragionevolmente elevate.

      (v. punti 60, 61, 65, dispositivo 4)

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