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Document 62016CJ0425
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017.
Hansruedi Raimund contro Michaela Aigner.
Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 96, lettera a) – Azione per contraffazione – Articolo 99, paragrafo 1 – Presunzione di validità – Articolo 100 – Domanda riconvenzionale di nullità – Relazione tra un’azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità – Autonomia processuale.
Causa C-425/16.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017.
Hansruedi Raimund contro Michaela Aigner.
Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 96, lettera a) – Azione per contraffazione – Articolo 99, paragrafo 1 – Presunzione di validità – Articolo 100 – Domanda riconvenzionale di nullità – Relazione tra un’azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità – Autonomia processuale.
Causa C-425/16.
Causa C‑425/16
Hansruedi Raimund
contro
Michaela Aigner
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 96, lettera a) – Azione per contraffazione – Articolo 99, paragrafo 1 – Presunzione di validità – Articolo 100 – Domanda riconvenzionale di nullità – Relazione tra un’azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità – Autonomia processuale»
Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017
Diritto dell’Unione europea–Interpretazione–Metodi–Interpretazione sistematica e teleologica
Marchio dell’Unione europea–Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi dell’Unione europea–Competenza in materia di contraffazione e di validità–Inammissibilità del rigetto, da parte del Tribunale dei marchi dell’Unione europea, di un’azione per contraffazione per un motivo di nullità assoluta senza previo accoglimento della domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell’ambito di tale azione per contraffazione e fondata su questa stessa causa di nullità
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 52, § 1, b), 96, a), 99, § 1, e 100, § 1]
Diritto dell’Unione europea–Effetto diretto–Diritti soggettivi–Tutela da parte dei giudici nazionali–Ricorso giurisdizionale–Principio di autonomia processuale–Determinazione sia dei giudici competenti a conoscere delle azioni basate sul diritto dell’Unione sia delle modalità procedurali di esercizio delle stesse–Limiti–Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
(Art. 4, § 3, TUE)
Marchio dell’Unione europea–Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi dell’Unione europea–Competenza in materia di contraffazione e di validità–Impossibilità per il Tribunale dei marchi dell’Unione europea di respingere un’azione per contraffazione per un motivo di nullità assoluta senza aver accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto con tale azione per contraffazione e fondata su questa stessa causa di nullità–Carattere definitivo della decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità–Presupposto–Insussistenza
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 52, § 1, b), 96, a), e 100, § 1]
V. il testo della decisione.
(v. punto 22)
L’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che l’azione per contraffazione avviata dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea, conformemente all’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, non può essere respinta per un motivo di nullità assoluta, come quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che tale tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell’ambito di tale azione di contraffazione, in base all’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità.
(v. punto 35, dispositivo 1)
In tale contesto occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia processuale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, fermo restando che, tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 47, e del 27 giugno 2013, Agrokonsulting, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 35).
In tal senso, in osservanza del principio di cooperazione leale, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5; del 14 dicembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, EU:C:1995:437, punto 12, e del 27 giugno 2013, Agrokonsulting, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 36).
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli obblighi derivanti dai principi di equivalenza e di effettività valgono, in particolare, per la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni fondate sul diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2013, Agrokonsulting, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 37 e giurisprudenza citata).
(v. punti 40‑42)
Le disposizioni del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che il Tribunale dei marchi dell’Unione europea possa respingere l’azione per contraffazione ai sensi dell’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, per un motivo di nullità assoluta, quale quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, anche qualora la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità, proposta conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità, non sia divenuta definitiva.
(v. punto 48, dispositivo 2)