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Document 62016CJ0403

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017.
Soufiane El Hassani contro Minister Spraw Zagranicznych.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafo 3 – Codice comunitario dei visti – Decisione di diniego di un visto – Diritto del richiedente di proporre ricorso contro tale decisione – Obbligo di uno Stato membro di garantire il diritto a un ricorso giurisdizionale.
Causa C-403/16.

Causa C-403/16

Soufiane El Hassani

contro

Minister Spraw Zagranicznych

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafo 3 – Codice comunitario dei visti – Decisione di diniego di un visto – Diritto del richiedente di proporre ricorso contro tale decisione – Obbligo di uno Stato membro di garantire il diritto a un ricorso giurisdizionale»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica dei visti–Codice comunitario dei visti–Regolamento n. 810/2009–Procedure e condizioni per il rilascio dei visti uniformi–Diniego di visto–Ricorso contro tale decisione–Applicazione delle modalità processuali nazionali–Principio di autonomia processuale–Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, art. 32, § 3)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica dei visti–Codice comunitario dei visti–Regolamento n. 810/2009–Procedure e condizioni per il rilascio dei visti uniformi–Diniego di visto–Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura che garantisca un ricorso giurisdizionale contro tale decisione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, art. 32, § 3)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 25‑30)

  2.  L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso fa obbligo agli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di diniego di visto, le cui modalità siano definite dall’ordinamento giuridico del singolo Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Tale procedura deve garantire, a un dato stadio del procedimento, un ricorso giurisdizionale.

    Spetta al giudice del rinvio, l’unico competente a interpretare il diritto nazionale, determinare se e in quale misura il sistema di riesame oggetto del procedimento principale soddisfi tali imperativi. Al riguardo il giudice nazionale deve tener conto del fatto che l’interpretazione delle disposizioni del codice dei visti deve essere condotta, come discende dal considerando 29 del medesimo codice, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta.

    Se è vero che le autorità nazionali beneficiano, nell’esame delle domande di visto, di un ampio margine di manovra per quanto concerne i presupposti di applicazione dei motivi di rigetto previsti dal codice dei visti e la valutazione dei fatti pertinenti, è vero pure che un tale margine di manovra non toglie che dette autorità applichino direttamente una disposizione del diritto dell’Unione. Ne risulta che, quando uno Stato membro adotta una decisione di diniego di visto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del codice dei visti, è applicabile la Carta. Ora, l’articolo 47 della Carta, che ribadisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva, richiede, al suo primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice nel rispetto delle condizioni previste nel medesimo articolo (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, Tall,C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). A sua volta, l’articolo 47, secondo comma, della Carta enuncia che ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale. Ne scaturisce, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni, che l’articolo 47 della Carta fa obbligo agli Stati membri di garantire, a un dato stadio del procedimento, la possibilità di avviare una causa giudiziale avente ad oggetto una decisione definitiva di diniego di visto.

    (v. punti 31, 32, 36‑39, 41, 42 e dispositivo)

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