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Document 62016CJ0398

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018.
X BV e X NV contro Staatssecretaris van Financiën.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Vantaggi connessi alla costituzione di un’entità fiscale unica – Esclusione dei gruppi transfrontalieri.
Cause riunite C-398/16 e C-399/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Cause riunite C‑398/16 e C‑399/16

X BV
e
X NV

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Vantaggi connessi alla costituzione di un’entità fiscale unica – Esclusione dei gruppi transfrontalieri»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018

  1. Libertà di stabilimento–Normativa tributaria–Imposta sulle società–Normativa nazionale che non consente a una società controllante residente di dedurre gli interessi inerenti a un prestito contratto con una società collegata allo scopo di finanziare un conferimento di capitale in una controllata avente sede in un altro Stato membro–Deduzione possibile in caso di controllata residente, potendo la società controllante beneficiare di tale deduzione se costituisce con la controllata un’entità fiscalmente integrata–Inammissibilità–Giustificazione–Insussistenza

    (Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)

  2. Libertà di stabilimento–Normativa tributaria–Imposta sulle società–Normativa nazionale che non consente a una società controllante residente di dedurre dai propri utili le minusvalenze derivanti dalle variazioni del tasso di cambio relative all’importo delle proprie partecipazioni in una controllata avente sede in un altro Stato membro–Normativa che non assoggetta ad imposta, per simmetria, le plusvalenze derivanti da tali variazioni–Ammissibilità

    (Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)

  1.  Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a un regime nazionale, come quello oggetto del procedimento principale, che esclude per una società controllante stabilita in uno Stato membro la deducibilità degli interessi inerenti ad un prestito concluso con una società collegata al fine di finanziare un conferimento di capitale in una controllata avente sede in un altro Stato membro, laddove, nel caso in cui la controllata avesse sede nello stesso Stato membro, la società controllante potrebbe godere della deducibilità costituendo con quest’ultima un’entità fiscalmente integrata.

    (v. punto 51 e dispositivo 1)

  2.  Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un regime nazionale, come quello oggetto del procedimento principale, che esclude per una società controllante stabilita in uno Stato membro la deducibilità dai propri utili delle minusvalenze derivanti dalle variazioni del tasso di cambio relative all’importo delle proprie partecipazioni in una controllata avente sede in un altro Stato membro, qualora tale regime non assoggetti ad imposta, in maniera simmetrica, le plusvalenze derivanti dalle variazioni stesse.

    (v. punto 60 e dispositivo 2)

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