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Document 62016CJ0374

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2017.
Rochus Geissel contro Finanzamt Neuss e Finanzamt Bergisch Gladbach contro Igor Butin.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a), articolo 178, lettera a), e articolo 226, punto 5 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Indicazioni da riportare obbligatoriamente sulle fatture – Legittimo affidamento del soggetto passivo nella sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione.
Cause riunite C-374/16 e C-375/16.

Cause riunite C – 374/16 e C – 375/16

Rochus Geissel

contro

Finanzamt Neuss

e

Finanzamt Bergisch Gladbach

contro

Igor Butin

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a), articolo 178, lettera a), e articolo 226, punto 5 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Indicazioni da riportare obbligatoriamente sulle fatture – Legittimo affidamento del soggetto passivo nella sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2017

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni – Normativa nazionale che esclude il diritto di detrazione in caso di mancata indicazione sulla fattura dell’indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest’ultima esercita la sua attività economica – Inammissibilità

[Direttiva 2006/112 del Consiglio, art. 168, a), 178, a) e 226, punto 5]

L’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 226, punto 5, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte all’indicazione sulla fattura dell’indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest’ultima esercita la sua attività economica.

(v. punto 50 e dispositivo)

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