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Document 62016CJ0336

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018.
    Commissione europea contro Repubblica di Polonia.
    Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Articolo 22, paragrafo 3 – Allegato XI – Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente – Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati – Articolo 23, paragrafo 1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “più breve possibile” – Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente – Trasposizione scorretta.
    Causa C-336/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑336/16

    Commissione europea

    contro

    Repubblica di Polonia

    «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Articolo 22, paragrafo 3 – Allegato XI – Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente – Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati – Articolo 23, paragrafo 1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “più breve possibile” – Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente – Trasposizione scorretta»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018

    1. Ricorso per inadempimento–Oggetto della lite–Determinazione durante il procedimento precontenzioso–Adattamento in ragione di un cambiamento nel diritto dell’Unione–Ammissibilità–Presupposti

      (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI; direttiva del Consiglio 1999/30, art. 5 e allegato III)

    2. Ricorso per inadempimento–Oggetto della lite–Determinazione durante il procedimento precontenzioso–Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato–Presupposti–Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati

      (Art. 258 TFUE)

    3. Ambiente–Inquinamento atmosferico–Qualità dell’aria ambiente–Direttiva 2008/50–Valori limite per la protezione della salute umana–Superamento–Inadempimento

      (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, comma 1, e allegato XI)

    4. Ambiente–Inquinamento atmosferico–Qualità dell’aria ambiente–Direttiva 2008/50–Superamento dei valori limite di qualità dell’aria–Obbligo di predisporre un piano per porvi rimedio–Accertamento di un inadempimento–Criteri di valutazione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 23, § 1, comma 2)

    5. Ambiente–Inquinamento atmosferico–Qualità dell’aria ambiente–Direttiva 2008/50–Superamento dei valori limite di qualità dell’aria–Obbligo di predisporre un piano per porvi rimedio–Termine–Fissazione di un periodo eccessivamente lungo–Inammissibilità–Inadempimento

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 23, § 1)

    6. Atti delle istituzioni–Direttive–Attuazione da parte degli Stati membri–Necessità di una trasposizione chiara e precisa

      (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 44‑46)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 47‑49)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 61, 62)

    4.  I piani per la qualità dell’aria possono essere predisposti solo sulla base dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco. Pertanto, il fatto che uno Stato membro superi i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente non è sufficiente, di per sé, per ritenere che detto Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

      Infatti, da tale disposizione risulta che, se è vero che gli Stati membri dispongono di un determinato margine di manovra per la determinazione delle misure da adottare, è pur vero che queste ultime devono, comunque, garantire che il periodo di superamento dei limiti sia il più breve possibile. In tale contesto è opportuno verificare, secondo un’analisi caso per caso, se i piani predisposti dallo Stato membro di cui trattasi siano conformi all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50.

      (v. punti 93‑96)

    5.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, uno Stato membro che ha adottato piani per la qualità dell’aria i quali, per porre fine ai superamenti dei limiti applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, stabiliscono termini di dieci, se non addirittura quattordici anni, dopo la data in cui tali superamenti sono stati constatati.

      A tal riguardo, se è vero che difficoltà connesse alla sfida socio economica e finanziaria dei vasti investimenti tecnici da realizzare da parte dello Stato membro interessato per porre fine a tali superamenti sono elementi che possono essere presi in considerazione nell’ambito dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione del rischio d’inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco, ciò non toglie che siffatte difficoltà, che non rivestono carattere eccezionale, sarebbero idonee a escludere che sarebbe stato possibile stabilire termini più brevi. Ne consegue che un siffatto argomento non può, di per sé, giustificare termini così lunghi per porre fine a tali superamenti tenuto conto dell’obbligo diretto a garantire che il periodo di superamento sia il più breve possibile.

      (v. punti 99‑102)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 120)

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