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Document 62016CJ0335

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 marzo 2017.
VG Čistoća d.o.o. contro Đuro Vladika e Ljubica Vladika.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Recupero dei costi della gestione dei rifiuti – Principio “chi inquina paga” – Nozione di “detentore di rifiuti” – Prezzo richiesto per la gestione dei rifiuti – Contributo specifico destinato a finanziare investimenti di capitale.
Causa C-335/16.

Court reports – general

Causa C‑335/16

VG Čistoća d.o.o.

contro

Đuro Vladika
e
Ljubica Vladika

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Općinski sud u Velikoj Gorici)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Recupero dei costi della gestione dei rifiuti – Principio “chi inquina paga” – Nozione di “detentore di rifiuti” – Prezzo richiesto per la gestione dei rifiuti – Contributo specifico destinato a finanziare investimenti di capitale»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 marzo 2017

Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98 – Costo dello smaltimento dei rifiuti sopportato dai detentori – Applicazione del principio «chi inquina paga» – Normativa nazionale che prevede una tassa calcolata sulla base di una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti e non sulla base dei quantitativi effettivamente prodotti – Ammissibilità – Presupposto – Carattere proporzionato dei costi – Valutazione da parte del giudice nazionale

(Art. 192 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, artt. 14 e 15, § 1)

L’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, ai fini del finanziamento di un servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti che costoro hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la quale preveda altresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti, di un contributo supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio. Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre. Per far questo, il giudice nazionale potrà, in particolare, tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei «detentori» dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull’importo dei costi di gestione dei rifiuti.

Allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste alcuna normativa adottata sulla base dell’articolo 192 TFUE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, sicché tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere assicurato indifferentemente mediante una tassa, un contributo o qualsiasi altra modalità. Date tali circostanze, ricorrere a criteri di fatturazione basati sul volume del contenitore messo a disposizione degli utenti, in funzione segnatamente della superficie dei beni immobili che costoro occupano nonché della destinazione degli immobili stessi, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e di ripartirli tra i vari detentori, in quanto detto parametro è idoneo a influire direttamente sull’importo di tali costi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Futura Immobiliare e a., C‑254/08, EU:C:2009:479, punti 4850).

(v. punti 26, 32 e dispositivo)

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