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Document 62016CJ0307

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2018.
Stanisław Pieńkowski contro Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 131 – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 147 – Esenzioni all’esportazione – Articolo 273 – Normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio dell’esenzione al raggiungimento di un determinato volume d’affari o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell’IVA ai viaggiatori.
Causa C-307/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑307/16

Stanisław Pieńkowski

contro

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 131 – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 147 – Esenzioni all’esportazione – Articolo 273 – Normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio dell’esenzione al raggiungimento di un determinato volume d’affari o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell’IVA ai viaggiatori»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2018

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni all’esportazione – Cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione – Normativa nazionale che subordina il beneficio dell’esenzione al raggiungimento di un determinato volume d’affari o alla conclusione di un contratto con un operatore autorizzato al rimborso dell’IVA ai viaggiatori – Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131, 146, § 1, b), 147 e 273]

L’articolo 131, l’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), nonché gli articoli 147 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, nell’ambito di una cessione all’esportazione di beni destinati ad essere trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori, il venditore soggetto passivo deve aver raggiunto un determinato volume d’affari nell’esercizio fiscale precedente o deve aver concluso un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai viaggiatori, qualora l’inosservanza di tali condizioni comporti di per sé sola che il medesimo venditore sia privato definitivamente dell’esenzione di tale cessione.

(v. punto 40 e dispositivo)

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