Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0306

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2017.
    António Fernando Maio Marques da Rosa contro Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 5 – Riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni – Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi.
    Causa C-306/16.

    Court reports – general

    Causa C‑306/16

    António Fernando Maio Marchi da Rosa

    contro

    Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto)

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 5 – Riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni – Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2017

    Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Riposo settimanale – Periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di ventiquattro ore – Obbligo di concedere detto periodo minimo entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi – Insussistenza – Obbligo di concedere detto periodo minimo nell’ambito di ogni periodo di sette giorni

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, artt. 3, 5, 6, 16, a) e b), e 22, § 1, a); direttiva del Consiglio 93/104, come modificata dalla direttiva 2000/34, art. 5]

    L’articolo 5 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, nonché l’articolo 5, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che il periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di ventiquattro ore, cui un lavoratore ha diritto, sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che esso sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni.

    Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 5 della direttiva 2003/88, se ne ricava che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, «per ogni periodo di 7 giorni», di un periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore a cui si sommano le undici ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3 della direttiva 2003/88. Tuttavia, detto articolo non precisa quando debba intervenire tale periodo minimo di riposo, conferendo così agli Stati membri un certo margine di flessibilità riguardo alla scelta di detto momento.

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, una siffatta interpretazione di detto articolo è corroborata dalle diverse versioni linguistiche della direttiva 2003/88. Infatti, nella maggior parte delle versioni linguistiche del citato articolo, quali le versioni in lingua inglese, tedesca e portoghese, è previsto che il periodo minimo di riposo ininterrotto sia concesso «per» ogni periodo di sette giorni. Altre versioni del medesimo articolo si avvicinano alla versione in lingua francese, secondo la quale il riposo settimanale deve essere concesso «nel corso di» ogni periodo di sette giorni.

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si colloca l’espressione di cui trattasi, esso corrobora tale interpretazione letterale. Va rilevato, infatti, che il legislatore dell’Unione, in diverse disposizioni della direttiva 2003/88, ha utilizzato l’espressione «periodo di riferimento» al fine di stabilire il termine entro il quale deve essere concesso un periodo minimo di riposo. È quanto avviene, in particolare, all’articolo 16, lettera a), di tale direttiva, il quale stabilisce che gli Stati membri possono prevedere un periodo di riferimento non superiore a quattordici giorni per l’applicazione dell’articolo 5 della stessa. Senza essere espressamente così denominato, il periodo di sette giorni previsto in quest’ultimo articolo può tuttavia parimenti essere considerato come un periodo di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 1996, Regno Unito/Consiglio, C‑84/94, EU:C:1996:431, punto 62).

    Orbene, un periodo di riferimento può essere definito, in tale contesto, come un periodo fisso nell’ambito del quale deve essere concesso un certo numero di ore consecutive di riposo, indipendentemente dal momento in cui le stesse sono concesse. Tale definizione trova conferma, mutatis mutandis, nel combinato disposto degli articoli 16, lettera b), e 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88. Ai sensi della prima disposizione, gli Stati membri possono prevedere, per l’applicazione dell’articolo 6 di tale direttiva, un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi. La seconda disposizione prevede che nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di quarantotto ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all’articolo 16, lettera b). Non è richiesta pertanto un’equa ripartizione del numero di ore di lavoro.

    Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo della direttiva 2003/88, occorre ricordare che quest’ultima è finalizzata a proteggere in modo efficace la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tenuto conto di tale obiettivo sostanziale, ogni lavoratore deve in particolare beneficiare di periodi di riposo adeguati (sentenze del 9 settembre 2003, Jaeger, C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 92, e del 23 dicembre 2015, Commissione/Grecia, C‑180/14, non pubblicata, EU:C:2015:840, punto 51). A tal fine, l’articolo 5 della citata direttiva prevede, al primo comma, un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto in favore di ogni lavoratore.

    (v. punti 39, 40, 42, 43, 45, 51 e dispositivo)

    Top