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Document 62016CJ0284

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018.
    Slowakische Republik contro Achmea BV.
    Rinvio pregiudiziale – Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca – Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente – Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE – Nozione di “organo giurisdizionale” – Autonomia del diritto dell’Unione.
    Causa C-284/16.

    Court reports – general

    Causa C‑284/16

    Slowakische Republik

    contro

    Achmea BV

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

    «Rinvio pregiudiziale – Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca – Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente – Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE – Nozione di “organo giurisdizionale” – Autonomia del diritto dell’Unione»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018

    1. Accordi internazionali–Conclusione–Obbligo di garantire il rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione–Portata

      (Artt. 2 TUE, 4, § 3, comma 1, TUE e 19 TUE; artt. 267 TFUE e 344 TFUE)

    2. Questioni pregiudiziali–Rinvio alla Corte–Giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE–Nozione–Collegio arbitrale che non fa parte del sistema giurisdizionale di uno Stato membro–Esclusione

      (Art. 267 TFUE)

    3. Accordi internazionali–Accordi degli Stati membri–Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro–Trattato bilaterale d’investimento tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca–Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente–Assenza della facoltà di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale su questioni di diritto dell’Unione–Inammissibilità–Violazione dell’autonomia del diritto dell’Unione

      (Artt. 267 TFUE e 344 TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 32, 34‑37)

    2.  Il diritto dell’Unione si caratterizza, infatti, per la circostanza di essere una fonte autonoma, costituita dai Trattati, per il suo primato sui diritti degli Stati membri nonché per l’efficacia diretta di tutta una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli stessi Stati membri. Tali caratteristiche hanno dato luogo a una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici interdipendenti, che vincolano in modo reciproco gli Stati membri e l’Unione, nonché gli Stati membri tra di loro [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punti da 165 a 167 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del diritto dell’Unione menzionate al punto 33 della presente sentenza, tale diritto deve essere considerato al contempo come facente parte del diritto in vigore in ogni Stato membro e come derivante da un accordo internazionale tra gli Stati membri.

      Ne deriva che, per entrambe tali ragioni, il collegio arbitrale di cui all’articolo 8 del TBI è, se del caso, chiamato ad interpretare o ad applicare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni concernenti le libertà fondamentali, tra cui la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Occorre, di conseguenza, verificare, in secondo luogo, se un collegio arbitrale come quello di cui all’articolo 8 del TBI rientri nel sistema giurisdizionale dell’Unione e, in particolare, se esso possa essere considerato come una giurisdizione di uno degli Stati membri ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Orbene, nel procedimento principale, il collegio arbitrale non costituisce un elemento del sistema giurisdizionale stabilito nei Paesi Bassi e in Slovacchia. D’altronde, è proprio il carattere derogatorio della giurisdizione di tale collegio, rispetto a quella dei giudici di questi due Stati membri, che costituisce una delle principali ragioni d’essere dell’articolo 8 del TBI. Tale caratteristica del collegio arbitrale di cui al procedimento principale comporta che esso non può, in ogni caso, essere qualificato come giurisdizione «di uno degli Stati membri», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

      (v. punti 33, 41‑43, 45, 46)

    3.  Gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri, come l’articolo 8 dell’Accordo per la promozione e la tutela reciproche degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca, in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare.

      Vero è che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, un accordo internazionale che preveda l’istituzione di un giudice incaricato dell’interpretazione delle sue disposizioni e le cui decisioni vincolino le istituzioni, ivi compresa la Corte, non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell’Unione. Infatti, la competenza dell’Unione in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali comportano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle loro disposizioni, purché sia rispettata l’autonomia dell’Unione e del suo ordinamento giuridico [v., in tal senso, parere 1/91 (Accordo SEE-I) del 14 dicembre 1991, EU:C:1991:490, punti 4070, 1/09 (Accordo sulla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punti 7476, nonché parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014EU:C:2014:2454, punti 182183]. Tuttavia, nella specie, oltre al fatto che le controversie che rientrano nella competenza del collegio arbitrale di cui all’articolo 8 del TBI possono riguardare l’interpretazione tanto di detto accordo quanto del diritto dell’Unione, la possibilità di sottoporre tali controversie ad un organismo che non costituisce un elemento del sistema giurisdizionale dell’Unione è prevista da un accordo concluso non dall’Unione, ma da Stati membri. Orbene, il suddetto articolo 8 è tale da rimettere in discussione, oltre al principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, la salvaguardia del carattere proprio dell’ordinamento istituito dai Trattati, garantita dalla procedura del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, e non è pertanto compatibile con il principio di leale cooperazione ricordato al punto 34 della presente sentenza. In tali condizioni, l’articolo 8 del TBI pregiudica l’autonomia del diritto dell’Unione.

      (v. punti 57‑60 e dispositivo)

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