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Document 62016CJ0277

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017.
    Polkomtel sp. z o.o. contro Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
    Rinvio pregiudiziale – Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 8 e 16 – Direttiva 2002/19/CE – Articoli 8 e 13 – Operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato – Controllo dei prezzi – Obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione – Obbligo di orientare i prezzi ai costi – Prezzi fissati al di sotto dei costi sostenuti dall’operatore di cui trattasi per la fornitura del servizio di terminazione di chiamata vocale sulle reti mobili – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 – Libertà d’impresa – Proporzionalità.
    Causa C-277/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑277/16

    Polkomtel sp. z o.o.

    contro

    Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)

    «Rinvio pregiudiziale – Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 8 e 16 – Direttiva 2002/19/CE – Articoli 8 e 13 – Operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato – Controllo dei prezzi – Obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione – Obbligo di orientare i prezzi ai costi – Prezzi fissati al di sotto dei costi sostenuti dall’operatore di cui trattasi per la fornitura del servizio di terminazione di chiamata vocale sulle reti mobili – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 – Libertà d’impresa – Proporzionalità»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017

    1. Ravvicinamento delle legislazioni–Settore delle telecomunicazioni–Reti e servizi di comunicazione elettronica–Contesto normativo–Direttiva 2002/19–Controllo dei prezzi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione–Potere di imporre ad un operatore che detiene un significativo potere di mercato la fissazione dei prezzi in funzione dei costi–Imposizione di un obbligo di fissare le tariffe a un livello inferiore a quello dei costi sostenuti–Ammissibilità–Presupposti

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, artt. 8, § 4, e 13)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni–Settore delle telecomunicazioni–Reti e servizi di comunicazione elettronica–Contesto normativo–Direttive 2002/19 e 2002/21–Controllo dei prezzi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione–Potere di imporre ad un operatore che detiene un significativo potere di mercato la fissazione dei prezzi in funzione dei costi–Imposizione di un obbligo di aggiornare annualmente le sue tariffe e di sottoporle a un controllo periodico–Ammissibilità–Presupposti

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 52, § 1; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, artt. 8, § 4, e 13, § 3, e 2002/21, art. 8)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni–Settore delle telecomunicazioni–Reti e servizi di comunicazione elettronica–Contesto normativo–Direttiva 2002/19–Controllo dei prezzi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione–Potere di imporre ad un operatore che detiene un significativo potere di mercato la fissazione dei prezzi in funzione dei costi–Possibilità di richiedere l’adeguamento dei prezzi prima o dopo la loro applicazione da parte dell’operatore

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, art. 13, §§ 1 e 3)

    1.  L’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), devono essere interpretati nel senso che, nel caso di imposizione da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione a un operatore, designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, dell’obbligo di orientare i suoi prezzi ai costi, tale autorità nazionale di regolamentazione può, al fine di promuovere l’efficienza economica e la concorrenza sostenibile, fissare i prezzi dei servizi oggetto di un simile obbligo al di sotto del livello dei costi sostenuti da tale operatore per fornirli, se tali costi sono superiori a quelli di un operatore efficiente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

      Ne consegue che le ANR, dopo aver proceduto al controllo del rispetto da parte dell’operatore di cui trattasi dell’obbligo di orientare i prezzi ai costi e aver deciso che è necessario esigere l’adattamento di tali prezzi, possono imporre a tale operatore di stabilire le tariffe a un livello inferiore rispetto ai costi sostenuti da quest’ultimo se i costi sono superiori a quelli di un operatore efficiente, dovendo questi ultimi includere un margine di profitto adeguato sul capitale investito dal medesimo.

      (v. punti 39, 40, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/19, in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un’autorità nazionale di regolamentazione può imporre a un operatore, designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico e sottoposto all’obbligo di orientare i prezzi ai costi, di stabilire i propri prezzi annualmente in base ai dati più recenti e di comunicarle, per verifica, tali prezzi nonché gli elementi che li giustificano previamente alla loro applicazione, a condizione che simili obblighi siano basati sulla natura del problema evidenziato, proporzionati e giustificati in relazione agli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

      La possibilità per l’ANR di esigere che un operatore aggiorni annualmente le proprie tariffe e le sottoponga a un controllo periodico costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto garantito dall’articolo 16 della Carta. Quindi tale possibilità, in virtù dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale del diritto garantito da tale articolo 16, e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o e all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich,C‑283/11, EU:C:2013:28, punti da 46 a 48, e del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis,C‑201/15, EU:C:2016:972, punto 70 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, spetta al giudice nazionale verificare se l’obbligo di adeguare i prezzi annualmente sia conforme all’esigenza di proporzionalità di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva «accesso», nella misura in cui tale obbligo è necessario per raggiungere gli obiettivi di interesse generale menzionati al punto precedente.

      (v. punti 51, 53, 55, dispositivo 2)

    3.  L’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/19 deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stato imposto ad un operatore l’obbligo di orientare i prezzi ai costi sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva, si può imporre a tale operatore un obbligo di adeguare i prezzi prima o dopo che abbia iniziato ad applicarli.

      (v. punto 63, dispositivo 3)

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