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Document 62016CJ0265

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2017.
VCAST Limited contro R.T.I. SpA.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Specifico mezzo tecnico – Fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica (cloud computing) di copie di opere protette dal diritto d’autore, senza l’accordo dell’autore interessato – Intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione.
Causa C-265/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑265/16

VCAST Limited

contro

RTI SpA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Torino)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Specifico mezzo tecnico – Fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica (cloud computing) di copie di opere protette dal diritto d’autore, senza l’accordo dell’autore interessato – Intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2017

  1. Ravvicinamento delle legislazioni–Diritto d’autore e diritti connessi–Direttiva 2001/29–Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione–Armonizzazione esauriente–Valutazione della compatibilità di una normativa nazionale nello stesso settore unicamente sulla base della misura di armonizzazione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni–Diritto d’autore e diritti connessi–Direttiva 2001/29–Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione–Diritto di riproduzione–Eccezione per copia privata–Normativa nazionale che consente la realizzazione nel cloud di copie di opere protette dal diritto d’autore attraverso un sistema informatico, senza il consenso dell’autore interessato–Inammissibilità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 23 e artt. 3 e 5, § 2, b)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 26)

  2.  La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in particolare il suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che consente a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informatico, mediante un intervento attivo nella registrazione di tali copie da parte di detta impresa, in difetto del consenso del titolare del diritto.

    Dall’articolo 3 della direttiva 2001/29 risulta, infatti, che qualunque comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione di un’opera o di materiale tutelato, dev’essere soggetta all’autorizzazione del titolare dei diritti, con la precisazione che, come emerge dal considerando 23 di tale direttiva, il diritto di comunicazione di opere al pubblico deve essere inteso in senso lato, come comprendente qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. Nella fattispecie, il fornitore di servizi di cui al procedimento principale registra le emissioni radiodiffuse e le mette a disposizione dei suoi clienti attraverso Internet. In primo luogo, appare evidente che l’insieme delle persone cui tale fornitore si rivolge costituisce un «pubblico» ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 45 della presente sentenza. In secondo luogo, la trasmissione originaria effettuata dall’organismo di diffusione radiotelevisiva, da un lato, e quella realizzata dal fornitore di servizi di cui al procedimento principale, dall’altro, sono effettuate in condizioni tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione delle opere, e ognuna di esse è destinata a un proprio pubblico (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 39). Le trasmissioni menzionate costituiscono dunque comunicazioni al pubblico differenti, e ciascuna di esse deve, pertanto, ricevere l’autorizzazione dei titolari di diritti interessati.

    (v. punti 40, 46‑49, 54 e dispositivo)

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