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Document 62016CJ0234

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018.
    Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contro Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias e Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
    Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva.
    Cause riunite C-234/16 e C-235/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Cause riunite C‑234/16 e C‑235/16

    Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

    contro

    Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias
    e
    Consejo de Gobierno del Principado de Asturias

    (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo)

    «Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018

    1. Libertà di stabilimento–Normativa tributaria–Imposta sulle società–Normativa nazionale relativa a un’imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali–Ammissibilità

      (Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Carattere selettivo del provvedimento–Deroga al sistema fiscale generale–Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema–Criteri di valutazione

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    1.  Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali.

      Nei procedimenti principali, la normativa di cui trattasi prevede un criterio relativo alla superficie di esposizione e di vendita dello stabilimento, il quale non stabilisce alcuna discriminazione diretta. Né dagli elementi presentati alla Corte risulta che tale criterio sfavorisca nella maggior parte dei casi i cittadini di altri Stati membri o le società aventi la loro sede in altri Stati membri.

      (v. punti 24, 25, 28, dispositivo 1)

    2.  Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita è inferiore a 4000 m2. Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti la cui attività è esercitata nei settori del giardinaggio, della vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali, e la cui superficie di vendita non supera i 10000 m2, allorché essi non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.

      (v. punto 55, dispositivo 2)

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