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Dokument 62016CJ0233

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018.
    Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contro Generalitat de Catalunya.
    Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva – Lettera della Commissione che comunica l’archiviazione di una denuncia – Aiuto esistente.
    Causa C-233/16.

    Rättsfallssamlingen – allmänna delen – avdelningen ”Upplysningar om opublicerade avgöranden”

    Causa C‑233/16

    Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

    contro

    Generalitat de Catalunya

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo)

    «Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva – Lettera della Commissione che comunica l’archiviazione di una denuncia – Aiuto esistente»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018

    1. Libertà di stabilimento–Normativa tributaria–Imposta sulle società–Normativa nazionale relativa a un’imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali–Ammissibilità

      (Artt. 49 e 54 TFUE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Carattere selettivo del provvedimento–Deroga al sistema fiscale generale–Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema–Criteri di valutazione

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    3. Aiuti concessi dagli Stati–Aiuti esistenti e aiuti nuovi–Qualificazione come aiuto esistente–Criteri–Aiuto risultante dalle esenzioni e dalle riduzioni di un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali–Esclusione

      [Artt. 108, §§ 1 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, b), ii), iv) e v), d), e 15, § 2]

    1.  Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

      Nel procedimento principale, la normativa di cui trattasi prevede un criterio relativo alla superficie di vendita dello stabilimento, il quale non stabilisce alcuna discriminazione diretta. Né dagli elementi presentati alla Corte risulta che tale criterio sfavorisca nella maggior parte dei casi i cittadini di altri Stati membri o le società aventi la loro sede in altri Stati membri.

      (v. punti 32, 33, 35, dispositivo 1)

    2.  Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti commerciali a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita è inferiore a 2500 m2. Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti la cui attività è dedicata al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali e laddove concede una riduzione della base imponibile del 60% agli stabilimenti la cui attività concerne la vendita di mobili, materiale sanitario e porte e finestre nonché articoli per il bricolage, allorché tali stabilimenti non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. Tale imposta costituisce invece un aiuto di Stato, ai sensi di tale medesima disposizione, laddove non si applica ai grandi stabilimenti commerciali collettivi la cui superficie di vendita è pari o superiore a 2500 m2.

      (v. punti 67, 68, dispositivo 2)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 72‑74, 81‑83, 86, dispositivo 3)

    Upp