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Document 62016CJ0211
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017.
Bimotor SpA contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino.
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell’importo del rimborso o della compensazione del credito o dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto.
Causa C-211/16.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017.
Bimotor SpA contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino.
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell’importo del rimborso o della compensazione del credito o dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto.
Causa C-211/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017 – Bimotor
(causa C‑211/16) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell’importo del rimborso o della compensazione del credito o dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto»
1. |
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Restituzione dell’eccedenza–Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell’importo del rimborso o della compensazione del credito o dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto–Ammissibilità–Presupposto–Possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito di detta imposta entro un termine ragionevole (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) (v. punti 20‑22, 28, 31, 33 e dispositivo) |
2. |
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Obiettivi ed economia–Lotta contro l’evasione, l’elusione e ogni possibile abuso fiscale–Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) (v. punti 26, 27) |
Dispositivo
L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d’imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.