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Document 62016CJ0191

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018.
    Romano Pisciotti contro Bundesrepublik Deutschland.
    Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18 TFUE e 21 TFUE – Estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione – Accordo di estradizione tra l’Unione europea e detto Stato terzo – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Informazione dello Stato membro di origine del cittadino dell’Unione.
    Causa C-191/16.

    Causa C‑191/16

    Romano Pisciotti

    contro

    Bundesrepublik Deutschland

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin)

    «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18 TFUE e 21 TFUE – Estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione – Accordo di estradizione tra l’Unione europea e detto Stato terzo – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Informazione dello Stato membro di origine del cittadino dell’Unione»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018

    1. Cittadinanza dell’Unione–Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri–Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il diritto di libera circolazione nel primo Stato membro–Richiesta di estradizione effettuata nell’ambito dell’accordo UE-USA in materia di estradizione–Situazione del cittadino interessato rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione

      (Artt. 18 TFUE e 21 TFUE)

    2. Cittadinanza dell’Unione–Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri–Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il diritto di libera circolazione nel primo Stato membro–Richiesta di estradizione effettuata nell’ambito dell’accordo UE-USA in materia di estradizione–Divieto di estradizione previsto dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto, applicato unicamente ai cittadini nazionali–Ammissibilità–Presupposti

      (Artt. 18 TFUE e 21 TFUE)

    1.  Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che in un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, è stato arrestato, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, la situazione di tale cittadino rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto dal momento che lo stesso ha esercitato il suo diritto di circolare liberamente nell’Unione europea, e che detta richiesta di estradizione è stata effettuata nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003.

      (v. punto 35, dispositivo 1)

    2.  In un caso come quello di cui al procedimento principale in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003, è stato arrestato in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi tale estradizione mentre non consente quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente posto in grado le autorità competenti dello Stato membro di cui tale persona è cittadino di chiederne la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso.

      Al riguardo, la Corte ha dichiarato che occorre preferire lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza nell’ottica di fornire, all’occorrenza, alle autorità di tale Stato membro l’opportunità di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Pertanto, quando a uno Stato membro, nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro, viene presentata una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro di cui tale soggetto ha la cittadinanza e, se del caso, a consegnargli tale cittadino su domanda di quest’ultimo Stato membro, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, a condizione che tale Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi al di fuori del suo territorio nazionale (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin,C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 4850). Tale soluzione, benché delineata, come risulta dal punto 46 della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), in un contesto caratterizzato dalla mancanza di accordi internazionali in materia di estradizione tra l’Unione e lo Stato terzo interessato, è idonea ad applicarsi in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’accordo UE-USA conferisce allo Stato membro richiesto la facoltà di non estradare i propri cittadini. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento dedotto da taluni governi che hanno presentato osservazioni, secondo cui, in sostanza, la priorità accordata a una domanda di consegna in base a un mandato d’arresto europeo rispetto a una richiesta di estradizione emessa dagli Stati Uniti d’America priverebbe di effetti la norma, di cui all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell’accordo UE-USA, a mente della quale l’autorità competente dello Stato membro richiesto, in caso di simili richieste concorrenti, determina lo Stato a cui la persona sarà consegnata in base a tutti i fattori pertinenti. Invero, l’eventualità che la procedura di cooperazione richiamata al punto 51 della presente sentenza ostacoli una richiesta di estradizione verso uno Stato terzo dando priorità a un mandato d’arresto europeo, e ciò nell’ottica di un’azione meno lesiva dell’esercizio del diritto di libera circolazione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin,C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 49), non ha carattere automatico. Pertanto, al fine di salvaguardare l’obiettivo di evitare il rischio di impunità dell’interessato per i fatti che gli sono contestati nella richiesta di estradizione, occorre che il mandato di arresto europeo eventualmente emesso da un Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto verta quantomeno sui medesimi fatti e che, come emerge dal punto 50 della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), lo Stato membro che emette tale mandato sia competente, in forza del suo diritto, a perseguire tale persona per fatti di tal genere anche quando questi ultimi sono commessi al di fuori del suo territorio.

      (v. punti 51‑54, 56, dispositivo 2)

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