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Document 62016CJ0131
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 maggio 2017.
Archus sp. z o.o. e Gama Jacek Lipik contro Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Principi di aggiudicazione degli appalti – Articolo 10 – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta – Diritto dell’ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di ricorso – Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico – Esclusione di un offerente – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire.
Causa C-131/16.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 maggio 2017.
Archus sp. z o.o. e Gama Jacek Lipik contro Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Principi di aggiudicazione degli appalti – Articolo 10 – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta – Diritto dell’ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di ricorso – Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico – Esclusione di un offerente – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire.
Causa C-131/16.
Court reports – general
Causa C‑131/16
Archus sp. z o.o.
e
Gama Jacek Lipik
contro
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza)
«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Principi di aggiudicazione degli appalti – Articolo 10 – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta – Diritto dell’ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di ricorso – Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico – Esclusione di un offerente – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire»
Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 maggio 2017
Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali–Direttiva 2004/17–Aggiudicazione degli appalti–Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza–Portata–Possibilità spettante all’amministrazione aggiudicatrice di invitare un offerente a chiarire un’offerta o a rettificare un errore materiale manifesto in essa contenuto–Presupposti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, art. 10)
Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni–Direttiva 92/13–Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso–Accesso alle procedure di ricorso–Decisioni adottate contemporaneamente dall’amministrazione aggiudicatrice, recanti rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente–Interesse legittimo dell’offerente escluso a ottenere, nell’ambito di un ricorso contro le due decisioni, l’esclusione dell’offerta dell’altro offerente ai fini dell’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto
(Direttiva del Consiglio 92/13, come modificata dalla direttiva 2007/66, artt. 1, § 3, e 2 bis)
Il principio di parità di trattamento degli operatori economici stabilito dall’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato d’oneri e che non sono stati presentati nel termine stabilito per presentare le offerte. Tale articolo non osta, invece, a che l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a chiarire un’offerta o a rettificare un errore materiale manifesto contenuto in quest’ultima, a condizione che, tuttavia, un tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in modo uguale e leale e che tale chiarimento o tale rettifica non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 39, dispositivo 1)
La direttiva 92/13/CE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico ha dato luogo alla presentazione di due offerte e all’adozione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di due decisioni in contemporanea recanti rispettivamente rigetto dell’offerta di uno degli offerenti e aggiudicazione dell’appalto all’altro, l’offerente escluso, che ha presentato un ricorso avverso tali due decisioni, deve poter chiedere l’esclusione dell’offerta dell’offerente aggiudicatario, in modo tale che la nozione di «un determinato appalto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13, come modificata dalla direttiva 2007/66, può, se del caso, riguardare l’eventuale avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
Infatti, il giudice del rinvio è adito, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico che ha dato luogo alla presentazione di due offerte e all’adozione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di due decisioni in contemporanea recanti rispettivamente rigetto dell’offerta di uno degli offerenti e aggiudicazione dell’appalto all’altro offerente, dall’offerente escluso con ricorso avverso tali due decisioni. Nell’ambito di tale ricorso, l’offerente escluso invoca l’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario per mancanza di conformità di quest’ultima alle specifiche del capitolato d’oneri.
In una situazione del genere, all’offerente che ha proposto ricorso deve essere riconosciuto un interesse legittimo all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario che può portare, se del caso, alla constatazione dell’impossibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di procedere alla scelta di un’offerta regolare (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2013, Fastweb, C‑100/12, EU:C:2013:448, punto 33, nonché del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 24).
Tale interpretazione trova conferma nelle disposizioni dell’articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/13, che prevedono espressamente un diritto degli offerenti non esclusi definitivamente a esperire un ricorso in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione dell’appalto adottate dagli enti aggiudicatori.
(v. punti 54‑56, 59, dispositivo 2)