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Document 62016CJ0124

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2017.
Procedimento penale a carico di Ianos Tranca e a.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario – Imputato non residente e senza domicilio abituale – Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario.
Cause riunite C-124/16, C-188/16 e C-213/16.

Court reports – general

Cause riunite C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16

Procedimenti penali

a carico di

Ianos Tranca e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dall’Amtsgericht München e dal Landgericht München I)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario – Imputato non residente e senza domicilio abituale – Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2017

Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Portata – Notifica di un atto di condanna penale – Modalità – Normativa nazionale che impone la nomina di un domiciliatario per le persone che non risiedono nello Stato membro all’origine dell’atto – Ammissibilità – Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario – Ammissibilità – Presupposti

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/13, artt. 2, 3, § 1, c), e 6, §§ 1 e 3]

L’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, prevede che l’imputato che non risiede in tale Stato membro né dispone di un domicilio abituale in quest’ultimo o nel suo Stato membro di origine è tenuto a nominare un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e che il termine per presentare opposizione avverso tale decreto, prima che quest’ultimo acquisisca carattere esecutivo, decorre dalla notifica di detto decreto a tale domiciliatario.

L’articolo 6 della direttiva 2012/13 prescrive tuttavia che, nell’esecuzione del decreto penale di condanna, non appena la persona interessata ha avuto effettiva conoscenza di tale decreto, essa venga messa nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se detto decreto le fosse stato notificato personalmente e, in particolare, che disponga in toto del termine di opposizione, beneficiando, se necessario, di una rimessione in termini.

Spetta al giudice del rinvio vigilare affinché il procedimento nazionale di rimessione in termini, nonché le condizioni cui è subordinato il ricorso a tale procedimento, siano applicati in modo conforme a tali requisiti e che tale procedimento consenta così l’esercizio effettivo dei diritti previsti da detto articolo 6.

(v. dispositivo)

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