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Document 62016CJ0103

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018.
Jessica Porras Guisado contro Bankia SA e altri.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 2, lettera a) – Articolo 10, punti da 1 a 3 – Divieto di licenziamento di una lavoratrice durante il periodo compreso tra l’inizio della sua gravidanza e il termine del suo congedo di maternità – Ambito di applicazione – Casi eccezionali non connessi allo stato della lavoratrice interessata – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Motivi non inerenti alla persona del lavoratore – Lavoratrice gestante licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo – Motivazione del licenziamento – Priorità di mantenimento del posto di lavoro della lavoratrice – Priorità di riqualificazione.
Causa C-103/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑103/16

Jessica Porras Guisado

contro

Bankia SA e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 2, lettera a) – Articolo 10, punti da 1 a 3 – Divieto di licenziamento di una lavoratrice durante il periodo compreso tra l’inizio della sua gravidanza e il termine del suo congedo di maternità – Ambito di applicazione – Casi eccezionali non connessi allo stato della lavoratrice interessata – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Motivi non inerenti alla persona del lavoratore – Lavoratrice gestante licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo – Motivazione del licenziamento – Priorità di mantenimento del posto di lavoro della lavoratrice – Priorità di riqualificazione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018

  1. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento–Direttiva 92/85–Divieto di licenziamento–Normativa nazionale che consente il licenziamento di una lavoratrice gestante nell’ambito di un licenziamento collettivo–Ammissibilità

    [Direttive del Consiglio 92/85, art. 10, e 98/59, art. 1, punto 1, a)]

  2. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento–Direttiva 92/85–Divieto di licenziamento–Normativa nazionale che consente il licenziamento di una lavoratrice gestante nell’ambito di un licenziamento collettivo–Ammissibilità–Presupposto–Obbligo di indicare i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare

    (Direttiva del Consiglio 92/85, art. 10, punto 2)

  3. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento–Direttiva 92/85–Divieto di licenziamento–Portata–Normativa nazionale che non vieta il licenziamento di una lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento, a titolo preventivo, e che prevede unicamente, nel caso di illegittimità di tale licenziamento, la nullità di quest’ultimo a titolo di risarcimento–Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 92/85, art. 10)

  4. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento–Direttiva 92/85–Divieto di licenziamento–Normativa nazionale che, nell’ambito di un licenziamento collettivo, non prevede una priorità al mantenimento del posto di lavoro e nemmeno una priorità di riqualificazione, applicabile prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento–Ammissibilità–Facoltà per gli Stati membri di garantire a dette lavoratrici una maggiore protezione

    (Direttiva del Consiglio 92/85, art. 10, punto 1)

  1.  L’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consenta il licenziamento di una lavoratrice gestante a causa di un licenziamento collettivo ai sensi dell’articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

    Pertanto, qualora la decisione di licenziamento sia stata adottata per motivi essenzialmente legati allo stato di gravidanza dell’interessata, essa è incompatibile con il divieto di licenziamento ex articolo 10 della menzionata direttiva (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2010, Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 62).

    Per contro, una decisione di licenziamento presa durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità per motivi non connessi allo stato di gravidanza della lavoratrice non è contraria a detto articolo 10, a condizione, tuttavia, che il datore di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi di licenziamento e che il licenziamento dell’interessata sia consentito dalle legislazioni e/o prassi nazionali di cui trattasi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, punti 1 e 2, della direttiva 92/85 (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2010, Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 63).

    Ne consegue che il motivo o i motivi non inerenti alla persona del lavoratore per i quali sono effettuati i licenziamenti collettivi a norma dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 98/59 rientrano nei casi eccezionali non connessi allo stato delle lavoratrici ai sensi dell’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85.

    (v. punti 47‑50, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 10, punto 2, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consenta al datore di lavoro di licenziare una lavoratrice gestante nell’ambito di un licenziamento collettivo senza fornirle motivi diversi da quelli che giustificano tale licenziamento collettivo, a condizione che siano indicati i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare.

    (v. punto 55, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una normativa nazionale che non vieti, in linea di principio, il licenziamento di una lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento, a titolo preventivo, e che preveda unicamente la nullità di tale licenziamento se questo è illegittimo, a titolo di risarcimento.

    L’articolo 10 della direttiva 92/85 opera quindi un’espressa distinzione tra, da un lato, la tutela contro il licenziamento stesso, a titolo preventivo e, dall’altro, la tutela contro le conseguenze del licenziamento, a titolo di risarcimento. Pertanto, una corretta trasposizione di detto articolo impone agli Stati membri di instaurare tale duplice protezione.

    Proprio in considerazione dei rischi che un eventuale licenziamento fa gravare sullo stato fisico e psichico delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ivi compreso il rischio particolarmente grave di spingere la lavoratrice gestante ad interrompere volontariamente la gravidanza, il legislatore dell’Unione ha previsto, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 92/85, una protezione specifica per la donna sancendo il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità (sentenze del 14 luglio 1994, Webb, C‑32/93, EU:C:1994:300, punto 21, e dell’11 novembre 2010, Danosa, C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 60).

    Pertanto, alla luce degli scopi perseguiti dalla direttiva 92/85, e più particolarmente di quelli perseguiti dal suo articolo 10, la tutela accordata da tale disposizione alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento esclude sia l’adozione di una decisione di licenziamento sia l’adozione di misure preparatorie al licenziamento, quali la ricerca e la previsione di una sostituzione definitiva dell’impiegata interessata a causa della gravidanza e/o della nascita di un figlio (v., in tal senso, sentenza dell’11 ottobre 2007, Paquay, C‑460/06, EU:C:2007:601, punto 33).

    Tenuto conto del rischio che un licenziamento fa gravare sullo stato fisico e psichico delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, la tutela a titolo di risarcimento, anche nell’ipotesi in cui sfociasse nella reintegrazione della lavoratrice licenziata e nel versamento delle retribuzioni non percepite a causa del licenziamento, non può sostituire la tutela a titolo preventivo.

    (v. punti 59, 62‑64, 66, dispositivo 3)

  4.  L’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito di un licenziamento collettivo, ai sensi della direttiva 98/59, non preveda né una priorità al mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione applicabili prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, senza che ciò escluda, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di garantire una protezione più elevata alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

    (v. punto 74, dispositivo 4)

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