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Document 62016CJ0097

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017.
José María Pérez Retamero contro TNT Express Worldwide Spain SL e a.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2002/15/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Trasporto su strada – Lavoratore mobile – Autotrasportatore autonomo – Nozione – Irricevibilità.
Causa C-97/16.

Court reports – general

Causa C‑97/16

José María Pérez Retamero

contro

TNT Express Worldwide Spain S.L. e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2002/15/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Trasporto su strada – Lavoratore mobile – Autotrasportatore autonomo – Nozione – Irricevibilità»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017

Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale – Inapplicabilità della direttiva 2002/15 a una controversia relativa a un’azione di contestazione di un licenziamento – Irricevibilità

(Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/15, artt. 1 e 3)

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Tribunale del lavoro di Barcellona, Spagna) è irricevibile.

Risulta infatti da una giurisprudenza costante che il rigetto di una domanda formulata da un giudice nazionale è giustificabile in particolare se è manifesto che il diritto dell’Unione non può essere applicato, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso di specie (sentenza del 7 luglio 2011, Agafiţei e a., C‑310/10, EU:C:2011:467, punto 28).

In proposito, occorre rilevare, da un lato, che dall’articolo 1 della direttiva 2002/15 risulta che l’obiettivo di quest’ultima consiste nello stabilire prescrizioni minime in materia di organizzazione dell’orario di lavoro per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza. Dall’altro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2002/15, le definizioni previste da quest’ultima sono stabilite «ai sensi della presente direttiva». Pertanto, l’interpretazione delle nozioni di «lavoratore mobile» e di «autotrasportatore autonomo», definite all’articolo 3, lettere d) ed e), della medesima, non può oltrepassare l’ambito di applicazione di detta direttiva.

Orbene, è giocoforza rilevare che il procedimento principale, riguardante un’azione di contestazione di un licenziamento, non verte su una questione relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro, bensì sul punto se la persona interessata debba essere qualificata come «lavoratore mobile» e quindi come lavoratore dipendente ai fini dell’applicazione del diritto del lavoro nazionale e, in particolare, della normativa sui licenziamenti.

Di conseguenza, si deve concludere che una controversia come quella oggetto del procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/15 e che le nozioni contenute nell’articolo 3, lettere d) ed e), di tale direttiva non sono quindi applicabili a tale controversia.

(v. punti 23, 25‑28, 30 e dispositivo)

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