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Document 62016CJ0096
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018.
Banco Santander SA contro Mahamadou Demba e Mercedes Godoy Bonet e Rafael Ramón Escobedo Cortés contro Banco de Sabadell SA.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Ambito di applicazione – Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori – Conseguenze di tale carattere.
Cause riunite C-96/16 e C-94/17.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018.
Banco Santander SA contro Mahamadou Demba e Mercedes Godoy Bonet e Rafael Ramón Escobedo Cortés contro Banco de Sabadell SA.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Ambito di applicazione – Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori – Conseguenze di tale carattere.
Cause riunite C-96/16 e C-94/17.
Court reports – general
Cause riunite C‑96/16 e C‑94/17
Banco Santander SA
contro
Mahamadou Demba
e
Mercedes Godoy Bonet
e
Rafael Ramón Escobedo Cortés
contro
Banco de Sabadell SA
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona e dal Tribunal Supremo)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Ambito di applicazione – Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori – Conseguenze di tale carattere»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018
Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Ambito di applicazione–Prassi di un professionista in materia di cessione o di acquisto di crediti detenuti nei confronti di un consumatore–Assenza di una disciplina della prassi suddetta tramite una clausola contrattuale–Inapplicabilità della direttiva–Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative–Assenza di clausole contrattuali che modificano la portata o l’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali–Inapplicabilità della direttiva
(Direttiva del Consiglio 93/13)
Questioni pregiudiziali–Ricevibilità–Limiti–Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Limiti–Interpretazione del diritto nazionale–Esclusione
(Art. 267 TFUE)
Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Constatazione del carattere abusivo di una clausola–Portata–Clausola non negoziata di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori–Giurisprudenza nazionale che istituisce una presunzione assoluta del carattere abusivo della clausola suddetta a causa di un importo sproporzionato del risarcimento–Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 8)
Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Constatazione del carattere abusivo di una clausola–Portata–Revisione da parte del giudice nazionale del contenuto di una clausola abusiva–Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)
Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Constatazione del carattere abusivo di una clausola–Portata–Clausola non negoziata di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori–Giurisprudenza nazionale che prevede la soppressione totale degli interessi moratori, ma al tempo stesso l’ulteriore decorso degli interessi corrispettivi–Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13)
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa non è applicabile ad una pratica messa in atto da un professionista consistente nel cedere o nell’acquistare un credito detenuto nei confronti di un consumatore, senza che la possibilità di una cessione siffatta sia prevista dal contratto di mutuo concluso con tale consumatore, senza che quest’ultimo sia stato previamente informato di detta cessione o abbia prestato il proprio consenso alla stessa, e senza che al predetto consumatore venga offerta la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili. Dall’altro lato, la direttiva summenzionata non è applicabile neppure a disposizioni nazionali, come quelle contenute nell’articolo 1535 del Código Civil (codice civile), nonché negli articoli 17 e 540 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, le quali disciplinino tale possibilità di riscatto e regolamentino il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso.
(v. punto 47, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 50‑53)
V. il testo della decisione.
(v. punto 57)
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto.
A questo proposito, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, non si può escludere che, nel loro ruolo di armonizzazione nell’interpretazione del diritto e in un intento di certezza giuridica, i giudici supremi di uno Stato membro, come il Tribunal Supremo (Corte suprema), possano, nel rispetto della direttiva 93/13, elaborare taluni criteri alla luce dei quali i giudici di grado inferiore devono esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali. Orbene, se la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali non sembra certo rientrare tra le disposizioni più severe che possono essere adottate dagli Stati membri al fine di garantire un livello di protezione più elevato al consumatore ai sensi dell’articolo 8 della citata direttiva, segnatamente perché, come chiarito dal governo spagnolo all’udienza dinanzi alla Corte, detta giurisprudenza non sembra avere forza di legge né costituire una fonte del diritto nell’ordinamento giuridico spagnolo, ciò non toglie che l’elaborazione di un criterio giurisprudenziale, quale quello elaborato nella fattispecie dal Tribunal Supremo (Corte suprema), si inscrive nell’obiettivo di protezione dei consumatori perseguito dalla summenzionata direttiva. Infatti, risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché dall’economia generale di quest’ultima che tale direttiva non mira tanto a garantire un equilibrio contrattuale complessivo tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, quanto ad evitare il sopravvenire di uno squilibrio tra tali diritti e tali obblighi a discapito dei consumatori.
(v. punti 68, 69, 71, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 73, 74)
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto.
In particolare, dalla direttiva sopra citata non consegue che la disapplicazione o l’annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o l’annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte. A quest’ultimo proposito, occorre infatti rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio nella causa C‑94/17, gli interessi moratori mirano a sanzionare l’inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del prestito alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall’accumulare ritardo nell’esecuzione delle proprie obbligazioni e, eventualmente, a indennizzare il mutuante del danno subìto a causa di un ritardo nel pagamento. Per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, tali considerazioni si applicano indipendentemente dal modo in cui sono formulate la clausola contrattuale che fissa il tasso degli interessi moratori e quella che fissa il tasso degli interessi corrispettivi. In particolare, dette considerazioni valgono non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali. In quest’ultimo caso, dato che la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata.
(v. punti 76, 77, 79, dispositivo 3)