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Document 62016CJ0065

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017.
    Istanbul Lojistik Ltd contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság.
    Rinvio pregiudiziale – Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia – Articoli 4, 5 e 7 – Unione doganale – Trasporto su strada – Tassa sugli autoveicoli – Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano il territorio ungherese in transito.
    Causa C-65/16.

    Causa C‑65/16

    Istanbul Lojistik Ltd

    contro

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

    «Rinvio pregiudiziale – Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia – Articoli 4, 5 e 7 – Unione doganale – Trasporto su strada – Tassa sugli autoveicoli – Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano il territorio ungherese in transito»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017

    1. Accordi internazionali–Accordo di associazione CEE-Turchia–Unione doganale–Identità tra le disposizioni della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia e le norme del Trattato FUE–Interpretazione conforme alle sentenze della Corte in materia

      (Art. 30 TFUE; decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CEE Turchia, artt. 4 e 66)

    2. Accordi internazionali–Accordo di associazione CEE-Turchia–Unione doganale–Identità tra le disposizioni della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia e le norme del Trattato FUE–Tassa sugli autoveicoli imposta ai veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano il territorio ungherese in transito–Tassa di effetto equivalente–Inammissibilità

      (Art. 30 TFUE; decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CEE Turchia, artt. 4 e 66)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 37, 38, 44)

    2.  L’articolo 4 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale, deve essere interpretato nel senso che una tassa sugli autoveicoli, come quella di cui al procedimento principale, che deve essere pagata dai detentori dei veicoli pesanti immatricolati in Turchia che transitano attraverso il territorio ungherese, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, ai sensi del suddetto articolo.

      Si deve pertanto ricordare che qualsiasi onere pecuniario, ancorché minimo, imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli articoli 28 TFUE e 30 TFUE (sentenze del 18 gennaio 2007, Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2007:33, punto 22 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 ottobre 2014, Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, punto 23). La giustificazione del divieto delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali risiede nell’ostacolo che tali tasse costituiscono per la circolazione delle merci, poiché aumentano artificiosamente il prezzo delle merci importate o esportate rispetto a quello delle merci nazionali (sentenza del 21 marzo 1991, Commissione/Italia, C‑209/89, EU:C:1991:139, punto 7).

      Inoltre, le tasse di effetto equivalente sono vietate a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo per il quale sono state istituite, come pure circa la destinazione dei proventi che ne derivano (sentenza del 21 giugno 2007, Commissione/Italia, C‑173/05, EU:C:2007:362, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

      Peraltro, l’unione doganale implica necessariamente che venga garantita la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri. Tale libertà, a sua volta, non potrebbe essere completa se gli Stati membri avessero la facoltà di ostacolare o intralciare, in un qualsiasi modo, la circolazione delle merci in transito. Si deve quindi riconoscere, come conseguenza dell’unione doganale e nel reciproco interesse degli Stati membri, l’esistenza di un principio generale di libertà di transito delle merci nell’ambito dell’Unione (sentenza del 21 giugno 2007, Commissione/Italia, C‑173/05, EU:C:2007:362, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Infatti gli Stati membri lederebbero tale principio qualora applicassero, alle merci in transito sul loro territorio, diritti di transito o qualsiasi altra imposizione relativa al transito (sentenza del 16 marzo 1983, SIOT, 266/81, EU:C:1983:77, punto 19).

      Occorre anche rilevare che la Corte ha già statuito che una tassa il cui fatto generatore è il trasporto di merci e che è riscossa non su prodotti in quanto tali, ma per un’attività necessaria in relazione con i prodotti può rientrare nell’articolo 30 TFUE (sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, una tassa siffatta colpisce i prodotti anche se essa è riscossa in occasione del loro trasporto o dell’utilizzo delle strade ed è corrisposta, in un primo momento, dal detentore del veicolo pesante (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 1997, Haahr Petroleum, C‑90/94, EU:C:1997:368, punto 38).

      Di conseguenza, occorre constatare, tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti da 40 a 43 della presente sentenza, che, anche se la tassa sugli autoveicoli non è riscossa sui prodotti in quanto tali, essa colpisce le merci trasportate da veicoli immatricolati in un paese terzo, in particolare la Turchia, al momento dell’attraversamento della frontiera ungherese, e non, come sostengono i governi ungherese e italiano, il servizio di trasporto.

      (v. punti 39, 40, 42, 43, 46, 49 e dispositivo)

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