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Document 62016CJ0029

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017.
    HanseYachts AG contro Port D’Hiver Yachting SARL e altri.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 27 – Litispendenza – Giudice precedentemente adito – Articolo 30, punto 1 – Nozione di “domanda giudiziale” o di “atto equivalente” – Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva.
    Causa C-29/16.

    Court reports – general

    Causa C‑29/16

    HanseYachts AG

    contro

    Port D’Hiver Yachting SARL e a.

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stralsund)

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 27 – Litispendenza – Giudice precedentemente adito – Articolo 30, punto 1 – Nozione di “domanda giudiziale” o di “atto equivalente” – Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 44/2001–Litispendenza–Data in cui un giudice è stato adito–Atto equivalente a una domanda giudiziale–Nozione–Domanda giudiziale che dà luogo a un procedimento volto ad ottenere una misura istruttoria prima del processo–Esclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 30, punto 1)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 44/2001–Litispendenza–Data in cui un giudice è stato adito–Nozione–Data di avvio di un procedimento volto ad ottenere una misura istruttoria prima del processo–Esclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 27, § 1, e 30, punto 1)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 35)

    2.  L’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui «è considerato adito», ai sensi di detto articolo 30, punto 1, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura.

      (v. punto 36 e dispositivo 1)

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