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Document 62016CJ0020

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 giugno 2017.
Wolfram Bechtel e Marie-Laure Bechtel contro Finanzamt Offenburg.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza – Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza – Contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dai redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza – Deduzione di tali contributi – Condizione relativa all’assenza di un nesso diretto con le entrate esenti.
Causa C-20/16.

Court reports – general

Causa C‑20/16

Wolfram Bechtel
e
Marie-Laure Bechtel

contro

Finanzamt Offenburg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza – Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza – Contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dai redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza – Deduzione di tali contributi – Condizione relativa all’assenza di un nesso diretto con le entrate esenti»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 giugno 2017

  1. Libera circolazione delle persone–Lavoratori–Parità di trattamento–Deroghe–Impieghi nella pubblica amministrazione–Limiti

    (Art. 45 TFUE)

  2. Libera circolazione delle persone–Lavoratori–Parità di trattamento–Imposte sul reddito–Convenzione bilaterale, diretta a evitare la doppia imposizione, che prevede il metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza–Contribuente che risiede in uno Stato membro e lavora per la pubblica amministrazione di un altro Stato membro–Impossibilità per tale contribuente di detrarre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito nel proprio Stato membro di residenza i contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dai redditi percepiti nello Stato membro di impiego–Inammissibilità–Giustificazione–Insussistenza

    (Art. 45 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 33-35)

  2.  L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale un contribuente residente in tale Stato membro che lavora per l’amministrazione pubblica di un altro Stato membro non può dedurre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito nel suo Stato membro di residenza i contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dal suo stipendio nello Stato membro di impiego, a differenza dei contributi analoghi versati al regime previdenziale del suo Stato membro di residenza, qualora, in applicazione della convenzione per evitare la doppia imposizione tra i due Stati membri, lo stipendio non debba essere tassato nello Stato membro di residenza del lavoratore e vada semplicemente ad aumentare l’aliquota d’imposta applicabile agli altri redditi.

    Il rifiuto di concedere al contribuente residente le agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e familiare sotto forma di deduzioni dei contributi integrativi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia, come quelli di cui al procedimento principale, a titolo di spese straordinarie, non sarebbe pertanto giustificato né da motivi incentrati sulla ripartizione equilibrata del potere impositivo né dalla salvaguardia della coerenza del regime fiscale.

    (v. punti 79, 80 e dispositivo)

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