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Document 62015TO0551

    Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016.
    Repubblica portoghese contro Commissione europea.
    Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità.
    Causa T-551/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016 –

    Portogallo / Commissione

    (causa T‑551/15)

    «Ricorso di annullamento — FEAGA e FEASR — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità»

    1. 

    Ricorso di annullamento — Termini — Norma di ordine pubblico — Dies a quo — Notifica — Decisione della Commissione che esclude dal finanziamento da parte dell’Unione europea talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del FEAOG, del FEAGA e del FEASR — Successiva pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale — Irrilevanza (Artt. 263, comma 6, TFUE e 297, § 2, comma 3, TFUE) (v. punti 20-23, 25-28, 31-33, 36-38, 40)

    2. 

    Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Notifica — Nozione (Artt. 263, comma 6, TFUE e 297, § 2, comma 3, TFUE) (v. punto 24)

    3. 

    Atti delle istituzioni — Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso — Insussistenza (Artt. 263, comma 4 e 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE) (v. punto 39)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica portoghese.

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2) 

    La Repubblica portoghese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

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