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Document 62015TJ0731

    Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 21 febbraio 2018 (Estratti).
    Sergiy Klyuyev contro Consiglio dell'Unione europea.
    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Base giuridica – Base di fatto – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà – Diritto alla reputazione – Proporzionalità – Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell’Unione – Eccezione di illegittimità.
    Causa T-731/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa T‑731/15

    (pubblicazione per estratto)

    Sergiy Klyuyev

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Base giuridica – Base di fatto – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà – Diritto alla reputazione – Proporzionalità – Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell’Unione – Eccezione di illegittimità»

    Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 21 febbraio 2018

    1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Limiti – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata

      [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1781 e (PESC) 2016/318; regolamenti del Consiglio 2015/1777 e 2016/311]

    2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

    3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Distrazione di fondi pubblici – Nozione – Fatti di distrazione di fondi o di beni pubblici idonei a pregiudicare i fondamenti istituzionali e giuridici dell’Ucraina e il rispetto dello Stato di diritto in tale paese

      [Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, art. 1, § 1, a), come modificata dalla decisione 2015/143/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, art. 3, § 1, come modificato da regolamento 2015/138]

    4. Diritto dell’Unione europea – Valori e obiettivi dell’Unione – Valori – Rispetto dello Stato di diritto – Stato di diritto – Nozione

      (Artt. 2 TUE e 49 TUE)

    5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo per il Consiglio di verificare sistematicamente gli elementi di prova forniti dalle autorità di un paese terzo – Insussistenza

      [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1781, (PESC) 2016/318 e (PESC) 2017/381; regolamenti del Consiglio 2015/1777, 2016/311 e 2017/374]

    6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale

      [Decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1781 e (PESC) 2016/318; regolamenti del Consiglio 2015/1777 e 2016/311]

    7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Subordinazione dell’adozione di una misura restrittiva alla pronuncia di una condanna penale – Insussistenza

      [Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, art. 1, § 1, a), come modificata dalla decisione 2015/143/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, art. 3, § 1, come modificato da regolamento 2015/138]

    8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

    9. Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata

      [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1781 e (PESC) 2016/318; regolamenti del Consiglio 2015/1777 e 2016/311]

    10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Violazione del diritto di proprietà e del diritto alla reputazione – Insussistenza

      [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1781 e (PESC) 2016/318; regolamenti del Consiglio 2015/1777 e 2016/311]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 58‑60)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 61)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 74, 78‑80, 83, 233)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 75‑77)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 100‑104, 109‑113, 121, 254, 255)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 107, 108)

    7.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 120)

    8.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 125)

    9.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 152‑154)

    10.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 174‑190)

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