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Document 62015TJ0155

    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 ottobre 2016.
    Khaled Kaddour contro Consiglio dell'Unione europea.
    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Annullamento degli atti anteriori con sentenza del Tribunale – Nuovi atti che includono il nome del ricorrente negli elenchi – Ricorso di annullamento – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Contenuto del ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Onere della prova – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa.
    Causa T-155/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 ottobre 2016 – Kaddour/Consiglio

    (causa T‑155/15)

    «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Annullamento degli atti anteriori con sentenza del Tribunale — Nuovi atti che includono il nome del ricorrente negli elenchi — Ricorso di annullamento — Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura — Contenuto del ricorso — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Onere della prova — Diritto di proprietà — Libertà d’impresa»

    1. 

    Procedimento giurisdizionale — Trattazione delle cause dinanzi al Tribunale — Tutela accordata alle parti contro l’uso improprio degli atti del procedimento — Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 89) (v. punti 32‑35)

    2. 

    Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso — Ricevibilità — Presupposti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, § 1, d)] (v. punti 51, 76)

    3. 

    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi in considerazione della situazione in Siria — Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti — Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC e 2015/117/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 2015/108) (v. punti 56‑62, 66, 67)

    4. 

    Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Violazione delle forme sostanziali — Obbligo di motivazione — Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 69)

    5. 

    Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti della Siria — Portata del sindacato giurisdizionale — Prova della fondatezza della misura — Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC e 2015/117/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 2015/108) (v. punti 73, 74, 101, 106)

    6. 

    Procedimento giurisdizionale — Prova — Prova documentale — Valore probatorio — Valutazione da parte del giudice dell’Unione — Criteri (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punti 85, 87)

    7. 

    Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Ricorso di annullamento di una persona che trae vantaggio dalle politiche condotte dal regime siriano e oggetto di una decisione di congelamento dei fondi — Ripartizione dell’onere della prova — Decisione fondata su un insieme di indizi — Ammissibilità — Presupposti (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC e 2015/117/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 2015/108) (v. punti 96, 97)

    8. 

    Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria — Obbligo di comunicare gli elementi a carico contestualmente all’adozione dell’atto lesivo o immediatamente dopo (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC e 2015/117/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 2015/108) (v. punti 111‑114)

    9. 

    Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano — Restrizioni del diritto di proprietà — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC e 2015/117/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 2015/108) (v. punti 116, 117)

    Oggetto

    Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 20, pag. 85), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 20, pag. 2), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Khaled Kaddour è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario.

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