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Document 62015TJ0122
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 maggio 2017.
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank contro Banca centrale europea.
Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 – Meccanismo di vigilanza unico – Competenze della BCE – Esercizio decentrato da parte delle autorità nazionali – Valutazione della significatività di un ente creditizio – Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE.
Causa T-122/15.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 maggio 2017.
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank contro Banca centrale europea.
Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 – Meccanismo di vigilanza unico – Competenze della BCE – Esercizio decentrato da parte delle autorità nazionali – Valutazione della significatività di un ente creditizio – Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE.
Causa T-122/15.
Court reports – general
Causa T‑122/15
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank
contro
Banca centrale europea
«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 – Meccanismo di vigilanza unico – Competenze della BCE – Esercizio decentrato da parte delle autorità nazionali – Valutazione della significatività di un ente creditizio – Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE»
Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 maggio 2017
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Sottoposizione dei soggetti significativi alla vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea – Qualificazione di un ente come significativo – Idoneità della vigilanza da parte della Banca rispetto a quella che può essere esercitata dalle autorità nazionali
(Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4 e 6; regolamento de la Banca centrale europea n. 468/2014, artt. 70 e 71)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione del diritto derivato conforme al trattato FUE – Interpretazione sistematica e teleologica
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Competenze della Banca centrale europea – Attuazione decentrata da parte delle autorità nazionali – Valutazione della significatività di un soggetto – Competenza esclusiva della Banca
(Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 4, § 1, e 6, § 4; regolamento de la Banca centrale europea n. 468/2014, artt. 70 e 71)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di sussidiarietà – Portata – Applicabilità nei settori che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione – Esclusione
(Art. 5, § 3, TUE)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Sottoposizione dei soggetti meno significativi alla vigilanza prudenziale diretta delle autorità nazionali – Attuazione decentrata di una competenza esclusiva dell’Unione da parte di tali autorità – Possibilità di riclassificare un soggetto da significativo a meno significativo in ragione dell’idoneità delle autorità nazionali ad esercitare una vigilanza diretta dello stesso – Esclusione
(Art. 291, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 6; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 70, § 1)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Necessità di rispettare il principio di legalità – Impossibilità di invocare un illecito commesso a favore di altri
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie
(Art. 296 TFUE)
Atti delle istituzioni – Atti adottati nell’esercizio di un potere discrezionale – Rispetto delle garanzie previste a favore del destinatario – Obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
La vigilanza prudenziale degli enti creditizi significativi spetta esclusivamente alla Banca centrale europea in forza degli articoli 4 e 6 del regolamento n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Dall’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento risulta che la qualificazione come soggetto «significativo» può essere esclusa in circostanze particolari, che la Banca è stata incaricata di specificare. Tale specificazione è stata effettuata agli articoli 70 e 71 del regolamento n. 468/2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate.
A tale riguardo la formulazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 evidenzia soltanto l’esame del carattere appropriato o meno della classificazione di un soggetto come significativo e, pertanto, della sua vigilanza da parte della sola Banca, rispetto agli obiettivi del regolamento n. 1024/2013. Non viene fatta alcuna menzione dell’esame della necessità di una vigilanza diretta di un soggetto significativo da parte della Banca. Mentre, in linea generale, l’esame del carattere appropriato di un atto dell’Unione riguarda la sua capacità di realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa in questione, la valutazione del suo carattere necessario consiste nel verificare se esso non ecceda i limiti di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.
Pertanto, dato che l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 si riferisce a circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento n. 1024/2013, ciò implica necessariamente che viene presa in considerazione soltanto l’ipotesi in cui l’esercizio di una vigilanza prudenziale diretta da parte della Banca, sul presupposto della qualificazione di un soggetto come «significativo», sarebbe meno in grado di conseguire gli obiettivi di detto regolamento rispetto all’esercizio di una vigilanza prudenziale diretta di tale soggetto da parte delle autorità nazionali. Per contro, da un’interpretazione letterale dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 non emerge l’ipotesi di una riclassificazione di un «soggetto significativo» in «meno significativo» in ragione del fatto che una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 allo stesso modo di una vigilanza esercitata dalla sola Banca centrale europea.
(v. punti 22, 28, 29, 44‑46)
V. il testo della decisione.
(v. punti 40, 41)
Dall’impianto del regolamento n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, risulta che il Consiglio ha delegato alla Banca una competenza esclusiva per quanto riguarda i compiti prudenziali previsti all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento. A tale riguardo, l’articolo 6 del medesimo regolamento ha il solo obiettivo di permettere l’attuazione decentrata nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico di tale competenza da parte delle autorità nazionali, sotto il controllo della Banca, nei confronti dei soggetti meno significativi e per quanto riguarda i compiti previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e da d) a i), del regolamento n. 1024/2013, attribuendo al contempo alla Banca la competenza esclusiva per determinare il contenuto della nozione di circostanze particolari ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del medesimo regolamento, la quale è stata attuata con l’adozione degli articoli 70 e 71 del regolamento n. 468/2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate.
(v. punto 63)
Sebbene, laddove applicabile, il principio di sussidiarietà comporti, in particolare, che si debba verificare se l’obiettivo dell’azione progettata possa essere meglio realizzato a livello dell’Unione o se tale obiettivo possa essere realizzato in maniera ugualmente efficace a livello nazionale, dall’articolo 5, paragrafo 3, TUE emerge che tale principio si applica soltanto nei settori che non sono di competenza esclusiva dell’Unione.
(v. punto 65)
V. il testo della decisione.
(v. punti 67, 68)
Nell’ambito della loro attività di vigilanza di soggetti meno significativi in forza del meccanismo di vigilanza unico descritto all’articolo 6 del regolamento n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, le autorità nazionali agiscono nell’ambito dell’attuazione decentrata di una competenza esclusiva dell’Unione e non nell’esercizio di una competenza nazionale. Pertanto, la sola competenza che può essere compromessa dall’esercizio di una vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea è la competenza, in linea di principio spettante agli Stati membri, di attuare il diritto dell’Unione nel loro ordinamento giuridico, sottolineata all’articolo 291, paragrafo 1, TFUE. Infatti, tale disposizione rammenta che, secondo il sistema istituzionale dell’Unione e i principi che disciplinano i rapporti tra l’Unione e gli Stati membri, spetta a questi ultimi, in mancanza di una contraria disposizione del diritto dell’Unione, garantire sul loro territorio l’attuazione del diritto dell’Unione.
Tuttavia, si deve necessariamente constatare che la preservazione di tale competenza non può implicare un’interpretazione della nozione di circostanze particolari che consenta di escludere la qualificazione di un ente creditizio come «significativo», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate, nel senso che impone di verificare caso per caso, nei confronti di un soggetto rientrante nella qualificazione di significativo alla luce dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 se gli obiettivi di quest’ultimo possano essere realizzati anche per mezzo di una vigilanza diretta delle autorità nazionali. Tale interpretazione, infatti, porterebbe a rimettere in discussione l’equilibrio contenuto in tale regolamento, poiché essa richiederebbe di esaminare caso per caso se, malgrado l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento, un soggetto significativo non debba essere sottoposto alla supervisione diretta delle autorità nazionali, per il motivo che esse sarebbero maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013. Più in particolare, siffatto esame sarebbe in diretto contrasto con due elementi che rivestono un ruolo fondamentale nella ratio di tale disposizione, ossia, da un lato, il principio secondo cui i soggetti significativi sono sottoposti alla sola supervisione della Banca centrale europea e, dall’altro, l’esistenza di precisi criteri alternativi che permettono di qualificare la significatività di un ente creditizio.
(v. punti 72‑76)
V. il testo della decisione.
(v. punto 84)
V. il testo della decisione.
(v. punto 122)
V. il testo della decisione.
(v. punti 123, 124, 131)
Quando un’istituzione è investita di un potere discrezionale, essa deve esercitare appieno tale potere. L’autore dell’atto deve così essere in grado di dimostrare dinanzi ai giudici dell’Unione che l’atto è stato adottato attraverso un esercizio effettivo del suo potere discrezionale, che presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare. A tale riguardo, tra le garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi, figura in particolare il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.
(v. punti 139, 147)