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Document 62015TJ0065

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2017.
Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon contro Commissione europea.
Clausola compromissoria – Contratto Pocemon – Settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Costi ammissibili – Rimborso delle somme versate – Esercizio abusivo di diritti contrattuali – Principio di buona fede – Legittimo affidamento – Onere della prova – Domanda riconvenzionale.
Causa T-65/15.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2017 –
Talanton / Commissione

(causa T‑65/15)

«Clausola compromissoria – Contratto Pocemon – Settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Costi ammissibili – Rimborso delle somme versate – Esercizio abusivo di diritti contrattuali – Principio di buona fede – Legittimo affidamento – Onere della prova – Domanda riconvenzionale»

1. 

Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Perizia – Potere discrezionale del Tribunale

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88 e 91, e)]

(v. punto 36)

2. 

Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Ripartizione dell’onere della prova

(Art. 272 TFUE; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1982/2006)

(v. punti 54, 85, 97)

3. 

Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili – Corretta esecuzione tecnica dei progetti oggetto di un contributo finanziario dell’Unione – Irrilevanza

(Art. 317 TFUE)

(v. punto 73)

4. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivo non suffragato da argomenti precisi – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)]

(v. punti 99, 104)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare che le spese dichiarate dalla ricorrente nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l’esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», conclusa nell’ambito del settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013), erano ammissibili e che la domanda, da parte della Commissione, del rimborso della somma di EUR 273289,63, a titolo della suddetta convezione di sovvenzione, costituiva una violazione degli obblighi contrattuali di quest’ultima, nonché, dall’altro lato, domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di EUR 253289,63, oltre agli interessi e dedotti i pagamenti ulteriori già effettuati.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 253289,63, versata a titolo della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l’esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», oltre agli interessi di mora a un tasso del 3,55% a partire dal 27 gennaio 2015, previa deduzione della somma di EUR 5000 versata alla Commissione il 4 maggio 2015, imputata, in primo luogo, agli interessi di mora e, poi, alla sorte capitale.

3) 

La Talanton – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese.

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