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Document 62015TJ0004
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 settembre 2016.
Beiersdorf AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Q10 – Diniego di registrazione di una dichiarazione sulla portata della tutela – Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
Causa T-4/15.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 settembre 2016.
Beiersdorf AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Q10 – Diniego di registrazione di una dichiarazione sulla portata della tutela – Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
Causa T-4/15.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 settembre 2016 –
Beiersdorf / EUIPO (Q10)
(causa T‑4/15)
«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Q10 — Diniego di registrazione di una dichiarazione sulla portata della tutela — Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009»
1. |
Marchio dell’Unione europea — Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 15) |
2. |
Marchio dell’Unione europea — Procedimento di registrazione — Esame della domanda — Marchio contenente un elemento privo di carattere distintivo — Facoltà per l’Ufficio di richiedere una dichiarazione relativa a tale elemento — Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 37, § 2) (v. punti 16‑18) |
3. |
Marchio dell’Unione europea — Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio figurativo Q10 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 22‑26, 36, 37) |
4. |
Marchio dell’Unione europea — Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea — Diniego di registrazione fondato su uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Sufficienza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1) (v. punto 38) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 ottobre 2014 (procedimento R 2050/2013‑1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo Q10 come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Beiersdorf AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |