Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CV0003

    Parere della Corte (Grande Sezione) del 14 febbraio 2017.
    Parere emesso in forza dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE.
    Parere emesso in forza dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa – Articolo 3 TFUE – Competenza esterna esclusiva dell’Unione europea – Articolo 207 TFUE – Politica commerciale comune – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Accordo internazionale che può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4 – Eccezioni e limitazioni a favore delle persone con disabilità.
    Parere 3/15.

    Court reports – general

    Parere 3/15

    Parere emesso in forza dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE

    «Parere emesso in forza dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa – Articolo 3 TFUE – Competenza esterna esclusiva dell’Unione europea – Articolo 207 TFUE – Politica commerciale comune – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Accordo internazionale che può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4 – Eccezioni e limitazioni a favore delle persone con disabilità»

    Massime – Parere della Corte (Grande Sezione) del 14 febbraio 2017

    1. Politica commerciale comune–Accordi internazionali–Conclusione–Competenza dell’Unione–Portata–Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate per le persone con disabilità visive–Esclusione

      [Artt. 3, § 1, e), TFUE e 207 TFUE]

    2. Accordi internazionali–Conclusione–Competenza dell’Unione–Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate per le persone con disabilità visive–Carattere esclusivo–Fondamento–Incidenza sulle norme della direttiva 2001/29

      [Art. 3, § 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 7 e art. 5, §§ 3, b), e 4]

    3. Accordi internazionali–Conclusione–Competenza dell’Unione–Carattere esclusivo–Fondamento–Incidenza sulle norme comuni dell’Unione–Criteri di valutazione

      (Art. 3, § 2, TFUE)

    1.  Non rientra nella politica commerciale comune definita dall’articolo 207 TFUE la conclusione del trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Di conseguenza, l’Unione non dispone, in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, di una competenza esclusiva per concludere detto trattato.

      Il trattato di Marrakech, infatti, ha essenzialmente il fine di migliorare la condizione dei beneficiari facilitando, in diversi modi, fra cui una circolazione agevolata delle copie in formato accessibile, l’accesso di tali persone alle opere pubblicate. Per quanto concerne poi il contenuto di tale trattato, quest’ultimo precisa che le parti contraenti devono impiegare due strumenti distinti e complementari al fine di conseguire i suoi obiettivi. In primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, di detto trattato dispone che le parti contraenti prevedono un’eccezione o una limitazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico per mettere più facilmente a disposizione dei beneficiari le copie in formato accessibile. In secondo luogo, gli articoli 5 e 6 del trattato di Marrakech istituiscono determinati obblighi relativi allo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile.

      Per quanto concerne, in primo luogo, l’armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni dei diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico, il considerando 12 del preambolo del medesimo trattato afferma specificamente che detta armonizzazione è realizzata al fine di consentire ai beneficiari di accedere più facilmente alle opere e di farne uso. Inoltre, l’articolo 4 del trattato di Marrakech non è in grado di garantire un ravvicinamento delle legislazioni nazionali che consenta di facilitare in modo rilevante il commercio internazionale, in quanto le parti contraenti dispongono di un ampio potere discrezionale nell’esecuzione di detto articolo, e poiché dall’articolo 12 di tale trattato discende che quest’ultimo non ha lo scopo o l’effetto di vietare alle parti contraenti di introdurre nella loro normativa nazionale eccezioni e limitazioni a favore dei beneficiari diverse da quelle previste da detto trattato. Peraltro, l’argomento secondo il quale, tra le norme che disciplinano la proprietà intellettuale, solo quelle relative al diritto morale non rientrano nella nozione di aspetti commerciali della proprietà intellettuale, di cui all’articolo 207 TFUE, non può essere accolto, in quanto porterebbe ad estendere in modo eccessivo la sfera della politica commerciale comune, ricollegando a detta politica norme che non presentano un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali. Alla luce di ciò, non si può giudicare che le norme del trattato di Marrakech che prevedono l’istituzione di un’eccezione o di una limitazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico presentino un nesso specifico con gli scambi internazionali, che implichi che esse vertano sugli aspetti commerciali della proprietà intellettuale di cui all’articolo 207 TFUE.

      Per quanto concerne, in secondo luogo, le norme del trattato di Marrakech che disciplinano l’esportazione e l’importazione di copie in formato accessibile, occorre rilevare che queste norme vertono indubbiamente sugli scambi internazionali di copie siffatte. Tuttavia, occorre prendere in considerazione lo scopo perseguito da norme siffatte al fine di valutare il loro collegamento con la politica commerciale comune. Ebbene, occorre prendere in considerazione che gli articoli 5, 6 e 9 di tale trattato mirano non specificamente a promuovere, facilitare o disciplinare il commercio internazionale delle copie in formato accessibile, ma piuttosto a migliorare la condizione dei beneficiari facilitando l’accesso di tali persone a copie in formato accessibile riprodotte in altre parti contraenti. Alla luce di ciò, la facilitazione degli scambi transfrontalieri di copie in formato accessibile sembra piuttosto un mezzo per realizzare l’obiettivo non commerciale di detto trattato che un fine in sé assegnato a quest’ultimo. Inoltre, in considerazione delle loro caratteristiche, gli scambi previsti dal trattato di Marrakech non possono essere assimilati a scambi internazionali effettuati a fini commerciali.

      Ciò posto, la mera circostanza che il regime istituito dal trattato di Marrakech possa eventualmente essere applicato a opere che costituiscono oggetto di sfruttamento commerciale o che possano costituire oggetto di un siffatto sfruttamento e, pertanto, che esso possa eventualmente incidere indirettamente sugli scambi internazionali di opere di tal genere non può implicare che esso rientri nella politica commerciale comune.

      (v. punti 70‑73, 83‑91, 100, 101)

    2.  In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l’Unione dispone di una competenza esclusiva per la conclusione di un accordo internazionale allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata. Il rischio di incidere su norme comuni dell’Unione o di modificarne la portata mediante impegni internazionali assunti dagli Stati membri, che può giustificare una competenza esterna esclusiva dell’Unione, esiste quando tali impegni rientrano nell’ambito di applicazione di dette norme. L’accertamento di un siffatto rischio non presuppone una concordanza completa tra il settore disciplinato dagli impegni internazionali e quello disciplinato dalla normativa dell’Unione. In particolare, impegni internazionali di tal genere possono incidere sulle norme dell’Unione o modificarne la portata quando questi ultimi rientrano in un ambito già disciplinato in gran parte da norme siffatte.

      Rientra nella competenza esclusiva dell’Unione la conclusione del trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, posto che l’insieme degli obblighi previsti da quest’ultimo rientra in un ambito già coperto in gran parte da norme comuni dell’Unione e la conclusione di questo trattato può incidere su dette norme o modificarne la portata. L’eccezione o la limitazione dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico prevista dal Trattato di Marrakech dovrà, infatti, essere posta in esecuzione nel quadro dell’ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Lo stesso vale per i regimi di esportazione e importazione previsti da questo trattato, in quanto essi hanno in definitiva come scopo quello di autorizzare la comunicazione al pubblico o la distribuzione, sul territorio di una parte contraente, di copie in formato accessibile pubblicate in un’altra parte contraente senza dover ricevere il consenso dei titolari dei diritti.

      A questo proposito, giacché gli Stati membri, al di fuori del quadro delle istituzioni dell’Unione, non possono assumere impegni internazionali che rientrino in un ambito già coperto in gran parte da norme comuni dell’Unione, persino in assenza di una possibile contraddizione tra tali impegni e dette norme, la circostanza che l’articolo 11 del trattato di Marrakech preveda un obbligo paragonabile a quello derivante dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 o che le condizioni enunciate dagli articoli da 4 a 6 di detto trattato non siano, come tali, incompatibili con quelle presenti nell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2001/29, anche qualora fosse dimostrata, non può comunque essere determinante.

      Peraltro, se è vero che, come risulta dal titolo della direttiva 2001/29 e dal considerando 7 di quest’ultima, il legislatore dell’Unione ha effettuato solo un’armonizzazione parziale del diritto d’autore e dei diritti connessi, questa considerazione, tuttavia, in quanto tale, non può essere decisiva. Un accordo internazionale, che copre un ambito già oggetto di un’armonizzazione completa, può incidere, infatti, su norme comuni o modificarne la portata; ciò nondimeno si tratta solo di una delle situazioni in cui è soddisfatta la condizione contenuta nell’ultima parte della frase dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Parimenti, benché gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale nel far uso della loro facoltà di prevedere un’eccezione o una limitazione a favore delle persone con disabilità, tale potere discrezionale discende dalla decisione del legislatore dell’Unione di concedere agli Stati membri detta facoltà, in seno al quadro giuridico armonizzato che garantisce una protezione elevata e omogenea dei diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione istituito dalla direttiva 2001/29. In tale contesto, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2001/29 non stabilisce un livello minimo di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi lasciando intatta la competenza degli Stati membri di prevedere una tutela più rilevante di tali diritti, bensì autorizza piuttosto gli Stati membri a prevedere, a determinate condizioni, un’eccezione o una limitazione dei diritti armonizzati dal legislatore dell’Unione. Inoltre, si tratta di una facoltà che è rigorosamente inquadrata dagli obblighi del diritto dell’Unione.

      (v. punti 102, 105‑107, 112‑115, 117‑119, 121, 126, 129, 130)

    3.  V. testo del parere.

      (v. punto 108)

    Top