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Документ 62015CO0692

    Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016.
    Security Service Srl e a. contro Ministero dell'Interno e a.
    Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura della Corte – Articolo 53, paragrafo 2 – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Situazione puramente interna – Incompetenza manifesta della Corte.
    Cause riunite C-692/15 – C-694/15.

    Сборник съдебна практика — общ сборник

    Cause riunite da C‑692/15 a C‑694/15

    Security Service Srl e altri

    contro

    Ministero dell’Interno e altri

    (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato)

    «Rinvio pregiudiziale — Regolamento di procedura della Corte — Articolo 53, paragrafo 2 — Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Situazione puramente interna — Incompetenza manifesta della Corte»

    Massime – Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016

    1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

      (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

    2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Inclusione alla luce dell’eventuale applicabilità del diritto dell’Unione a detta controversia a causa di un divieto di discriminazione imposto dal diritto nazionale

      (Artt. 49 TFUE, 56 TFUE e 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 17‑21)

    2.  Le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi non sono applicabili a una situazione i cui aspetti sono tutti limitati al territorio di un unico Stato membro. Tuttavia, in determinate condizioni, il carattere puramente interno della situazione in questione non osta a che la Corte risponda a una questione sottoposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

      Ciò può avvenire, in particolare, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice nazionale di riconoscere a un cittadino dello Stato membro di cui fa parte tale giudice gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione o se la domanda di pronuncia pregiudiziale verte su disposizioni del diritto dell’Unione alle quali il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a tale Stato.

      Tuttavia, benché la Corte, in siffatte circostanze, possa procedere all’interpretazione richiesta, non le spetta di prendere una tale iniziativa se dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non si ricava che il giudice del rinvio si trova effettivamente confrontato a un obbligo del genere.

      (v. punti 23, 26‑28)

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