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Document 62015CO0393

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 giugno 2016.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie contro ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Articolo 169, lettera a) – Società stabilita in uno Stato membro nel quale effettua operazioni soggette ad imposta – Filiale registrata in un altro Stato membro ai fini del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto – Realizzazione occasionale di operazioni soggette ad imposta in tale Stato – Attività principale consistente nella realizzazione di operazioni intrasocietarie a favore di detta società – Tassa sul valore aggiunto assolta a monte da tale filiale – Detrazione nello Stato membro di registrazione.
Causa C-393/15.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 giugno 2016 – ESET

(causa C‑393/15) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Articolo 169, lettera a) — Società stabilita in uno Stato membro nel quale effettua operazioni soggette ad imposta — Filiale registrata in un altro Stato membro ai fini del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto — Realizzazione occasionale di operazioni soggette ad imposta in tale Stato — Attività principale consistente nella realizzazione di operazioni intrasocietarie a favore di detta società — Tassa sul valore aggiunto assolta a monte da tale filiale — Detrazione nello Stato membro di registrazione»

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Nascita e portata del diritto a detrazione — Filiale registrata in uno Stato membro ai fini del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto — Realizzazione occasionale di operazioni soggette ad imposta in tale Stato — Imposta sul valore aggiunto assolta a monte da tale filiale — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 169, a)] (v. punto 42 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 168 e l’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che una filiale, registrata ai fini del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro, di una società stabilita in un altro Stato membro che effettua principalmente operazioni intrasocietarie, non sottoposte a tale imposta, a favore di tale società ma anche, occasionalmente, operazioni soggette ad imposta nel suo Stato di registrazione, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte in quest’ultimo Stato, relativa ai beni e ai servizi utilizzati per le esigenze delle operazioni tassate di tale società, effettuate nell’altro Stato membro in cui essa è stabilita.


( 1 ) GU C 337 del 12.10.2015.

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