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Document 62015CO0137

    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 novembre 2015.
    María Pilar Plaza Bravo contro Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile – Normativa nazionale che prevede un importo massimo dell’indennità di disoccupazione – Normativa che ricorre, per il calcolo di tale importo, al rapporto tra l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale interessati e l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno.
    Causa C-137/15.

    Court reports – general

    Causa C‑137/15

    María Pilar Plaza Bravo

    contro

    Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

    «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 79/7/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile — Normativa nazionale che prevede un importo massimo dell’indennità di disoccupazione — Normativa che ricorre, per il calcolo di tale importo, al rapporto tra l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale interessati e l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno»

    Massime – Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 novembre 2015

    Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7 — Normativa nazionale che prevede un importo massimo dell’indennità di disoccupazione — Normativa che applica a detto importo un coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale corrispondente al rapporto tra l’orario di lavoro del lavoratore subordinato a tempo parziale e l’orario di lavoro di un analogo lavoratore subordinato a tempo pieno — Insussistenza di discriminazione — Ammissibilità di tale normativa

    (Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, § 1)

    L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta a una disposizione nazionale ai sensi della quale, per calcolare l’importo delle indennità di disoccupazione totale che un lavoratore subordinato deve percepire in seguito alla perdita del suo unico impiego a tempo parziale, si applica all’importo massimo delle indennità di disoccupazione stabilito dalla legge un coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale, che corrisponde alla percentuale dell’orario di lavoro del lavoratore subordinato a tempo parziale rispetto a quello di un analogo lavoratore subordinato impiegato a tempo pieno.

    Infatti, siffatta disposizione non può essere considerata come recante svantaggio in modo preponderante a una categoria determinata di lavoratori, nella fattispecie quelli che lavorano a tempo parziale e, a fortiori, le donne. Tale disposizione non può, dunque, essere qualificata come misura indirettamente discriminatoria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

    (v. punti 29, 30 e dispositivo)

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