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Document 62015CJ0649
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017.
TV2/Danmark A/S contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza Altmark.
Causa C-649/15 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017.
TV2/Danmark A/S contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza Altmark.
Causa C-649/15 P.
Court reports – general
Causa C‑649/15 P
TV2/Danmark A/S
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza Altmark»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale–Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio–Irricevibilità
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Irricevibilità–Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Irricevibilità–Controllo da parte della Corte delle valutazioni del Tribunale alla luce del diritto nazionale–Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Aiuti concessi dagli Stati–Decisione della Commissione–Sindacato giurisdizionale –Interpretazione della decisione alla luce della motivazione ivi contenuta, a prescindere dall’argomento sviluppato dalla Commissione nel corso del giudizio
(Artt. 108 TFUE e 263 TFUE)
Impugnazione–Interesse ad agire–Presupposto–Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta–Ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione che costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 34, 35)
V. il testo della decisione.
(v. punto 36)
Nell’ambito di un’impugnazione, l’interpretazione del diritto nazionale da parte del Tribunale costituisce una questione di fatto che, in linea di principio, esula dal controllo della Corte. Infatti, per quanto riguarda l’esame delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto.
Un simile snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
(v. punti 48‑50)
Spetta ai giudici dell’Unione interpretare le decisioni della Commissione alla luce della motivazione ivi contenuta, eventualmente, a prescindere dall’argomento sviluppato da tale istituzione nel corso del giudizio.
(v. punto 55)
V. il testo della decisione.
(v. punti 61, 62)