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Document 62015CJ0593

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017.
    Repubblica slovacca contro Commissione europea.
    Impugnazione – Risorse proprie dell’Unione europea – Decisione 2007/436/CE – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Perdita di determinati dazi all’importazione – Obbligo di versare alla Commissione europea l’importo corrispondente alla perdita – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Lettera della Commissione europea – Nozione di “atto impugnabile”.
    Cause riunite C-593/15 P e C-594/15 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Cause riunite C–593/15 P e C–594/15 P

    Repubblica slovacca

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione – Risorse proprie dell’Unione europea – Decisione 2007/436/CE – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Perdita di determinati dazi all’importazione – Obbligo di versare alla Commissione europea l’importo corrispondente alla perdita – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Lettera della Commissione europea – Nozione di “atto impugnabile”»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017

    1. Ricorso di annullamento–Atti impugnabili–Nozione–Atti che producono effetti giuridici vincolanti–Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione–Esclusione

      (Art. 263 TFUE)

    2. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione–Dispositivo fondato per altri motivi di diritto–Rigetto

    3. Ricorso di annullamento–Atti impugnabili–Nozione–Atti che producono effetti giuridici vincolanti–Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva–Insussistenza

      (Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7)

    4. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita–Ammissibilità–Presupposti

      (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

    1.  Sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni dell’Unione e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti.

      Non sono tali delle lettere indirizzate a uno Stato membro da un direttore della Commissione nelle quali quest’ultimo, da un lato, ha espresso il punto di vista della sua direzione secondo cui detto Stato membro era considerato responsabile delle perdite di risorse proprie avvenute in un altro Stato membro e, dall’altro, ha esposto il suo parere in ordine alle conseguenze giuridiche di tali perdite e agli obblighi che, a suo avviso, ne sarebbero derivati per lo Stato membro destinatario, invitando al contempo lo Stato membro in parola a mettere a disposizione gli importi in questione. Infatti, anzitutto, né l’esposizione di un mero parere giuridico né un semplice invito a mettere a disposizione gli importi considerati possono essere idonei a produrre effetti giuridici. Inoltre, il solo fatto che le lettere controverse fissino un termine per la messa a disposizione di tali importi e indichino, al contempo, che un ritardo può dar luogo a interessi di mora non consente, alla luce del contenuto complessivo di tali lettere, di ritenere che la Commissione abbia voluto, anziché esprimere il proprio parere, adottare atti che producono effetti giuridici vincolanti né, pertanto, conferire a tali lettere natura di atti impugnabili.

      Inoltre, quanto al contesto, l’invio di lettere simili alle lettere controverse costituiva una prassi comune della Commissione, destinata ad avviare discussioni informali sul rispetto del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, discussioni che potrebbero essere seguite dal lancio della fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento. Orbene, in considerazione del potere discrezionale della Commissione quanto all’avvio di un procedimento per inadempimento, un parere motivato non può produrre effetti giuridici vincolanti. Questo vale a maggior ragione nel caso di lettere che possono essere considerate mere prese di contatto informali che preludono all’avvio della fase precontenziosa di un ricorso per inadempimento. In ultimo, quanto ai poteri della Commissione, tale istituzione non dispone di alcuna competenza a adottare atti vincolanti che ingiungano a uno Stato membro di mettere a disposizione importi controversi.

      (v. punti 46, 58-64)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 55)

    3.  Quanto ai requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento, sebbene il requisito relativo agli effetti giuridici vincolanti dell’atto impugnato debba essere interpretato alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tale diritto non è tuttavia inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, e in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione europea, come si evince altresì dalle spiegazioni relative a tale articolo 47, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima. Pertanto, l’interpretazione della nozione di «atto impugnabile» alla luce di tale articolo 47 non può condurre a escludere questo requisito senza eccedere le competenze attribuite dal Trattato ai giudici dell’Unione.

      (v. punto 66)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 73, 74)

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