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Document 62015CJ0573

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2017.
    État belge contro Oxycure Belgium SA.
    Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98, paragrafo 2 – Allegato III, punti 3 e 4 – Principio della neutralità fiscale – Terapia a base di ossigeno – Aliquota IVA ridotta – Bombole di ossigeno – Aliquota IVA normale – Concentratori di ossigeno.
    Causa C-573/15.

    Court reports – general

    Causa C‑573/15

    État belge

    contro

    Oxycure Belgium SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Liège)

    «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98, paragrafo 2 – Allegato III, punti 3 e 4 – Principio della neutralità fiscale – Terapia a base di ossigeno – Aliquota IVA ridotta – Bombole di ossigeno – Aliquota IVA normale – Concentratori di ossigeno»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2017

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Esercizio – Limiti – Rispetto del principio di neutralità fiscale – Applicazione di un’aliquota ridotta unicamente alle bombole d’ossigeno – Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 98, §§ 1 e 2, e allegato III, punti 3 e 4)

    L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che alla cessione o al noleggio di concentratori di ossigeno si applichi l’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto, mentre prevede che alla cessione di bombole d’ossigeno si applichi un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto ridotta.

    Pertanto, in linea di principio, gli Stati membri possono scegliere di applicare un’aliquota IVA ridotta a prodotti farmaceutici menzionati al punto 3 dell’allegato III della direttiva IVA, applicando invece l’aliquota normale ad apparecchi medici contemplati al punto 4 di tale allegato. Essi possono anche scegliere di applicare un’aliquota IVA ridotta ad alcuni prodotti farmaceutici o apparecchi medici specifici tra quelli menzionati ai suddetti punti 3 e 4, applicando l’aliquota normale ad altri di questi prodotti o apparecchi. In ogni caso, gli Stati membri sono tenuti ad applicare l’aliquota normale a prodotti che non figurano nel suddetto allegato.

    Tuttavia, quando uno Stato membro sceglie di applicare in maniera selettiva l’aliquota IVA ridotta a taluni beni o servizi specifici contenuti nell’allegato III della direttiva IVA, è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale (v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 2008, Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien, C‑442/05, EU:C:2008:184, punti 4143, del 6 maggio 2010, Commissione/Francia, C‑94/09, EU:C:2010:253, punto 30, e del 27 febbraio 2014, Pro Med Logistik e Pongratz, C‑454/12 e C‑455/12, EU:C:2014:111, punto 45).

    In via preliminare occorre ricordare che tale principio osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso dal punto di vista dell’IVA (sentenza dell’11 settembre 2014, K, C‑219/13, EU:C:2014:2207, punto 24 e giurisprudenza citata).

    Tuttavia, da costante giurisprudenza risulta che tale principio non consente di estendere l’ambito d’applicazione di un’aliquota ridotta in assenza di una disposizione non equivoca (v., in particolare, sentenze del 5 marzo 2015, Commissione/Lussemburgo, C‑502/13, EU:C:2015:143, punto 51, e del 2 luglio 2015, De Fruytier, C‑334/14, EU:C:2015:437, punto 37).

    Infatti, il principio in parola non è una regola di diritto primario che può incidere sulla validità di un’aliquota ridotta, ma un principio di interpretazione che deve essere applicato unitamente al principio di interpretazione restrittiva delle aliquote ridotte (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank, C‑44/11, EU:C:2012:484, punto 45).

    (v. punti 26, 28, 30‑32, 37 e dispositivo)

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