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Document 62015CJ0518

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018.
    Ville de Nivelles contro Rudy Matzak.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2 – Nozioni di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” – Articolo 17 – Deroghe – Vigili del fuoco – Ore di guardia – Servizi di guardia al proprio domicilio.
    Causa C-518/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑518/15

    Ville de Nivelles

    contro

    Rudy Matzak

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Bruxelles)

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2 – Nozioni di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” – Articolo 17 – Deroghe – Vigili del fuoco – Ore di guardia – Servizi di guardia al proprio domicilio»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018

    1. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro–Nozione di lavoratore–Vigile del fuoco volontario integrato nel servizio pubblico antincendio–Inclusione–Presupposti–Verifica da parte del giudice nazionale

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88)

    2. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro–Deroghe–Vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio–Impossibilità per gli Stati membri di derogare alle definizioni delle nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo»

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, artt. 2 e 17, § 3, c), iii)]

    3. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro–Disposizioni nazionali più favorevoli–Portata–Definizione meno restrittiva della nozione di «orario di lavoro»–Esclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, artt. 1, 2 e 15)

    4. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro–Ambito di applicazione–Retribuzione–Esclusione–Obbligo per gli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio in funzione della previa qualificazione di tali periodi come «orario di lavoro» o «periodo di riposo»–Insussistenza

      (Art. 153, § 5, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 2)

    5. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro–Orario di lavoro–Nozione–Ore di guardia trascorse dal lavoratore al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività–Inclusione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 2)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 28‑31)

    2.  L’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono derogare, con riferimento a talune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, ivi compreso l’articolo 2 di quest’ultima, che definisce in particolare le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo».

      (v. punto 39, dispositivo 1)

    3.  L’articolo 15 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di «orario di lavoro» meno restrittiva di quella contenuta all’articolo 2 di tale direttiva.

      Secondo la formulazione dell’articolo 15 della direttiva 2003/88, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Da tale articolo si deduce che le disposizioni nazionali alle quali esso si riferisce sono quelle che possono essere confrontate con quelle previste dalla direttiva 2003/88 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

      Orbene, queste ultime disposizioni possono essere solo quelle che, data la loro funzione e il loro oggetto, sono destinate a fissare un livello minimo di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Ciò vale per le disposizioni dei capitoli 2 e 3 di tale direttiva. Per contro, le disposizioni del capitolo 1 di tale direttiva, il quale comprende gli articoli 1 e 2 della stessa, sono di natura diversa. Queste ultime, infatti, non prevedono periodi minimi di riposo né riguardano altri aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, ma stabiliscono le definizioni necessarie per circoscrivere l’oggetto della direttiva 2003/88, nonché l’ambito di applicazione di quest’ultima.

      Pertanto, dal tenore letterale dell’articolo 15 della direttiva 2003/88, letto alla luce del sistema stabilito da quest’ultima, si evince che la facoltà prevista dal suddetto articolo non si applica alla definizione della nozione di «orario di lavoro», di cui all’articolo 2 di tale direttiva.

      (v. punti 42‑44, 47, dispositivo 2)

    4.  L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio come quelli di cui al procedimento principale in funzione della previa qualificazione di tali periodi come «orario di lavoro» o «periodo di riposo».

      A tal riguardo, occorre ricordare, come rileva il giudice del rinvio, che è pacifico che la direttiva 2003/88 non disciplini la questione della retribuzione dei lavoratori, aspetto che esula, ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, dalla competenza dell’Unione.

      Pertanto, se gli Stati membri sono autorizzati a fissare la retribuzione dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/88 in funzione della definizione delle nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» di cui all’articolo 2 di tale direttiva, essi non sono obbligati a farlo.

      (v. punti 49, 50, 52, dispositivo 3)

    5.  L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come «orario di lavoro».

      Infatti, escludere dalla nozione di «orario di lavoro» le ore di guardia svolte secondo il regime della presenza fisica sul luogo di lavoro equivarrebbe a rimettere in discussione l’obiettivo della direttiva 2003/88, che è quello di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, facendo in modo che essi possano beneficiare di periodi minimi di riposo e di adeguati periodi di pausa (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Simap, C‑303/98, EU:C:2000:528, punto 49).

      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il fattore determinante per la qualificazione come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è costituito dal fatto che il lavoratore è costretto a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno. Occorre considerare, infatti, che tali obblighi, i quali rendono impossibile ai lavoratori interessati di scegliere il luogo in cui stare durante le ore di guardia, rientrano nell’esercizio delle loro funzioni (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger, C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 63, nonché ordinanza del 4 marzo 2011, Grigore, C‑258/10, non pubblicata, EU:C:2011:122, punto 53 e giurisprudenza citata).

      Occorre rilevare, infine, che diverso è il caso in cui il lavoratore svolge una guardia secondo un sistema di reperibilità che vuole che esso sia sempre raggiungibile, senza per questo essere obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro. Pur essendo, infatti, a disposizione del suo datore di lavoro, in quanto deve poter essere raggiungibile, in tal caso il lavoratore può gestire il suo tempo con maggiore libertà e dedicarsi ai propri interessi. Di conseguenza, solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi dev’essere considerato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger, C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 65 e giurisprudenza citata).

      (v. punti 58‑60, 66, dispositivo 4)

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