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Document 62015CJ0513

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 giugno 2017.
    Causa promossa da UAB «Agrodetalė».
    Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Omologazione CE del tipo – Direttiva 2003/37/CE – Ambito di applicazione – Trattori agricoli o forestali – Immissione sul mercato e immatricolazione nell’Unione europea di veicoli di seconda mano o usati importati da un paese terzo – Nozione di “veicolo nuovo” e di “messa in circolazione”.
    Causa C-513/15.

    Court reports – general

    Causa C‑513/15

    Procedimento avviato da «Agrodetalė» UAB

    (domanda di pronuncia pregiudiziale
    proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

    «Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Omologazione CE del tipo – Direttiva 2003/37/CE – Ambito di applicazione – Trattori agricoli o forestali – Immissione sul mercato e immatricolazione nell’Unione europea di veicoli di seconda mano o usati importati da un paese terzo – Nozione di “veicolo nuovo” e di “messa in circolazione”»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 giugno 2017

    1. Ravvicinamento delle legislazioni–Trattori agricoli o forestali–Procedura di omologazione nell’Unione–Direttiva 2003/37–Ambito di applicazione–Trattori di seconda mano importati da un paese terzo senza essere stati oggetto di un’omologazione CE del tipo e destinati a essere utilizzati per la prima volta nell’Unione–Inclusione

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37, come modificata dalla direttiva 2014/44, artt. 4, § 1, a), e 7, § 1]

    2. Ravvicinamento delle legislazioni–Trattori agricoli o forestali–Procedura di omologazione nell’Unione–Direttiva 2003/37–Ambito di applicazione–Veicoli di seconda mano delle categorie T 1, T 2 e T 3 importati da un paese terzo e messi in circolazione dal 1o luglio 2009–Inclusione

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37, come modificata dalla direttiva 2014/44, art. 23, § 1, b)]

    1.  La direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e [che] abroga la direttiva 74/150/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, deve essere interpretata nel senso che la prima immissione sul mercato e l’immatricolazione, in uno Stato membro, di trattori di seconda mano o usati importati da un paese terzo sono subordinate al rispetto dei requisiti tecnici previsti da tale direttiva.

      La procedura di omologazione CE del tipo, come prevista dal legislatore dell’Unione, è in tal senso fondata sul principio di riconoscimento reciproco dei controlli della conformità alle prescrizioni stabilite dalla direttiva 2003/37, nonché dalle direttive particolari di cui all’allegato II, capitolo B, di quest’ultima, svolti dalle autorità di omologazione dei diversi Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2010, Lahousse e Lavichy, C‑142/09, EU:C:2010:694, punto 27). Il suo obiettivo è di garantire e promuovere il funzionamento del mercato interno, salvaguardando al contempo la sicurezza stradale, la qualità dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro. Tenuto conto delle sue caratteristiche, il regime istituito dalla direttiva mira effettivamente, per quanto riguarda veicoli fabbricati nel territorio dell’Unione, ad applicarsi ai veicoli nuovi. Tutti i veicoli che, allorché erano nuovi, rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/37 e sono stati messi in circolazione all’interno dell’Unione sono stati oggetto, quindi, di omologazione CE del tipo.

      Tuttavia, è opportuno rilevare, come l’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, che il regime istituito dalla direttiva 2003/37 mira a garantire che tutti i veicoli, nuovi o di seconda mano, appartenenti a determinate categorie e immessi sul mercato nell’Unione per la prima volta, a decorrere dal 1o luglio 2009 per quanto riguarda i veicoli delle categorie T 1, T 2 e T 3, soddisfino i requisiti tecnici previsti da tale direttiva. In siffatto contesto, si deve considerare che un veicolo di seconda mano importato da un paese terzo, che non sia stato oggetto di un’omologazione CE del tipo e che sia destinato ad essere utilizzato per la prima volta nell’Unione, è un «veicolo nuovo» ai sensi della direttiva 2003/37.

      (v. punti 27, 30, 31, 36, 37, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/37, come modificata dalla direttiva 2014/44, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni della suddetta direttiva si applicano ai veicoli di seconda mano appartenenti alle categorie T 1, T 2 e T 3 importati nell’Unione europea da un paese terzo, allorché sono messi in circolazione nell’Unione per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2009.

      (v. punto 39, dispositivo 2)

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