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Document 62015CJ0496

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017.
    Alphonse Eschenbrenner contro Bundesagentur für Arbeit.
    Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Lavoratore frontaliero soggetto all’imposta sul reddito nello Stato membro di residenza – Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro – Modalità di calcolo dell’indennità di insolvenza – Considerazione fittizia dell’imposta sul reddito dello Stato membro d’impiego – Indennità di insolvenza inferiore alla retribuzione netta anteriore – Convenzione bilaterale preventiva della doppia imposizione.
    Causa C-496/15.

    Court reports – general

    Causa C‑496/15

    Alphonse Eschenbrenner

    contro

    Bundesagentur für Arbeit

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Rheinland‑Pfalz, Mainz)

    «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Lavoratore frontaliero soggetto all’imposta sul reddito nello Stato membro di residenza – Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro – Modalità di calcolo dell’indennità di insolvenza – Considerazione fittizia dell’imposta sul reddito dello Stato membro d’impiego – Indennità di insolvenza inferiore alla retribuzione netta anteriore – Convenzione bilaterale preventiva della doppia imposizione»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017

    Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Lavoratore frontaliero soggetto all’imposta sul reddito nello Stato membro di residenza – Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro – Modalità di calcolo dell’indennità di insolvenza – Considerazione fittizia dell’imposta sul reddito dello Stato membro d’impiego – Ammissibilità

    (Art. 45 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011, art. 7)

    L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, in circostanze come quelle in discussione nel procedimento principale, l’importo dell’indennità di insolvenza, accordata da uno Stato membro a un lavoratore frontaliero che non è soggetto all’imposta sul reddito in tale Stato né è tenuto a versare l’imposta a titolo della suddetta indennità, sia determinato detraendo dalla retribuzione posta a base del calcolo della menzionata indennità l’imposta sul reddito, quale applicabile nello Stato in parola, con la conseguenza che siffatto lavoratore frontaliero non riceva, diversamente dalle persone che risiedono e lavorano in tale medesimo Stato, un’indennità corrispondente alla sua retribuzione netta anteriore. La circostanza che detto lavoratore non disponga, nei confronti del suo datore di lavoro, di un credito corrispondente alla parte della sua retribuzione lorda anteriore che non ha percepito a causa della detrazione di cui trattasi, è priva di rilievo a tale riguardo.

    (v. punto 59 e dispositivo)

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