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Document 62015CJ0488

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 aprile 2017.
Commissione europea contro Repubblica di Bulgaria.
Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Allegato XI – Valori limite giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 – Superamento sistematico e continuato dei valori limite – Articolo 22 – Proroga del termine per il conseguimento di determinati valori limite – Presupposti d’applicazione – Articolo 23, paragrafo 1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate – Elementi di valutazione.
Causa C-488/15.

Court reports – general

Causa C‑488/15

Commissione europea

contro

Repubblica di Bulgaria

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Allegato XI – Valori limite giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 – Superamento sistematico e continuato dei valori limite – Articolo 22 – Proroga del termine per il conseguimento di determinati valori limite – Presupposti d’applicazione – Articolo 23, paragrafo 1 – Piani per la qualità dell’aria – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate – Elementi di valutazione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 aprile 2017

  1. Ricorso per inadempimento–Oggetto della lite–Determinazione durante il procedimento precontenzioso–Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato–Presupposti–Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati

    (Art. 258 TFUE)

  2. Ricorso per inadempimento–Esame della fondatezza da parte della Corte–Situazione da prendere in considerazione–Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

    (Art. 258 TFUE)

  3. Ricorso per inadempimento–Presupposti per la ricevibilità–Competenza del giudice dell’Unione–Esame d’ufficio

    (Art. 258 TFUE)

  4. Ricorso per inadempimento–Oggetto della lite–Determinazione durante il procedimento precontenzioso–Adattamento in ragione di un cambiamento nel diritto dell’Unione–Ammissibilità–Presupposti

    (Art. 258 TFUE)

  5. Ambiente–Inquinamento atmosferico–Qualità dell’aria ambiente–Direttiva 2008/50–Valori limite per la protezione della salute umana–Superamento–Inadempimento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI)

  6. Ricorso per inadempimento–Natura obiettiva–Origine dell’inadempimento–Irrilevanza

    (Art. 258 TFUE)

  7. Ricorso per inadempimento–Atto introduttivo del giudizio–Esposizione delle censure e dei motivi–Requisiti di forma–Indicazione di censure precise

    [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)]

  8. Ambiente–Inquinamento atmosferico–Qualità dell’aria ambiente–Direttiva 2008/50–Superamento dei valori limite di qualità dell’aria–Obbligo di predisporre un piano per porvi rimedio–Portata

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 22 e 23, § 1)

  9. Ambiente–Inquinamento atmosferico–Qualità dell’aria ambiente–Direttiva 2008/50–Superamento dei valori limite di qualità dell’aria–Obbligo di predisporre un piano per porvi rimedio–Accertamento di un inadempimento–Criteri di valutazione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 23, § 1)

  10. Ambiente–Inquinamento atmosferico–Qualità dell’aria ambiente–Direttiva 2008/50–Superamento dei valori limite di qualità dell’aria–Obbligo di predisporre un piano per porvi rimedio–Termine

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 23, § 1)

  1.  L’oggetto di un ricorso per inadempimento, in applicazione dell’articolo 258 TFUE, è determinato dal parere motivato della Commissione, cosicché il ricorso dev’essere basato sui medesimi motivi e mezzi di detto parere. L’oggetto di un ricorso di questo tipo può estendersi a fatti successivi al parere motivato, purché siano della medesima natura di quelli considerati in detto parere e costituiscano uno stesso comportamento.

    Inoltre, nel caso in cui il ricorso miri a denunciare un inadempimento sistematico e continuato delle disposizioni del diritto dell’Unione, non può escludersi, in linea di principio, la produzione da parte della Commissione di elementi complementari, nella fase del procedimento dinanzi alla Corte, che siano intesi a dar prova della generalità e della persistenza dell’asserito inadempimento.

    (v. punti 37, 42, 43)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 40)

  3.  La Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati dall’articolo 258 TFUE perché sia proposto un ricorso per inadempimento.

    (v. punto 50)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 52, 87)

  5.  Il procedimento previsto dall’articolo 258 TFUE si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi impostigli dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato. Il superamento dei valori limite stabiliti nell’allegato XI della direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, è sufficiente, quindi, per accertare un inadempimento del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva e di detto allegato.

    (v. punti 68, 69)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 76)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 87)

  8.  Emerge dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, che, in caso di superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 dopo il termine previsto per la loro applicazione, lo Stato membro interessato deve predisporre un piano per la qualità dell’aria che soddisfi alcuni requisiti. Detta disposizione ha una portata generale giacché si applica, senza limiti temporali, al superamento di ogni valore limite di inquinante stabilito da tale direttiva, dopo il termine previsto per la sua applicazione, che sia fissato dalla detta direttiva o dalla Commissione in forza dell’articolo 22 di quest’ultima.

    (v. punti 102, 104)

  9.  Il fatto che uno Stato membro superi i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 non è sufficiente, di per sé, per ritenere che detto Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Infatti, è opportuno verificare, secondo un’analisi caso per caso, se i piani per la qualità dell’aria predisposti dallo Stato membro di cui trattasi siano conformi a tale disposizione. Simili piani possono essere predisposti solo sulla base dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco.

    (v. punti 106‑108)

  10.  Risulta dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di un determinato margine di valutazione per la determinazione delle misure da adottare in caso di superamento dei valori limite applicabili, questi ultimi devono, comunque, garantire che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile. Come risulta dal tenore letterale e dall’economia di tale disposizione, l’obbligo secondo cui il periodo di superamento dei valori limite deve essere il più breve possibile è indipendente dall’obbligo di comunicare i piani alla Commissione. Di conseguenza, l’articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, della suddetta direttiva non riconosce in alcun modo un termine supplementare allo Stato membro di cui trattasi affinché adotti misure appropriate e queste ultime entrino in vigore.

    (v. punti 109, 112)

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