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Document 62015CJ0478

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016.
Peter Radgen e Lilian Radgen contro Finanzamt Ettlingen.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – Esenzione dei redditi provenienti dall’esercizio di un’attività di insegnamento in via accessoria al servizio ad una persona giuridica di diritto pubblico con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato al quale si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Normativa di uno Stato membro che esclude da tale esenzione i redditi provenienti da detta attività esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico con sede in Svizzera.
Causa C-478/15.

Court reports – general

Causa C‑478/15

Peter Radgen

e

Lilian Radgen

contro

Finanzamt Ettlingen

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden‑Württemberg)

«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Esenzione dei redditi provenienti dall’esercizio di un’attività di insegnamento in via accessoria al servizio ad una persona giuridica di diritto pubblico con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato al quale si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 — Normativa di uno Stato membro che esclude da tale esenzione i redditi provenienti da detta attività esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico con sede in Svizzera»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile

    (Art. 267 TFUE)

  2. Accordi internazionali – Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Vantaggi fiscali – Normativa di uno Stato membro che prevede un’esenzione fiscale per i contribuenti che esercitano attività di insegnamento al servizio ad una persona giuridica di diritto pubblico con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato che fa parte dello Spazio economico europeo – Esclusione dall’esenzione di dette attività esercitate al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico con sede in Svizzera – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

    (Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, art. 2 e allegato I, art. 9, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 27)

  2.  Le disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relative alla parità di trattamento dei lavoratori dipendenti vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che non concede a un cittadino residente integralmente assoggettato all’imposta sui redditi, che abbia fatto uso del suo diritto alla libera circolazione per esercitare in via accessoria un’attività dipendente di insegnamento al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in Svizzera, il beneficio dell’esenzione dall’imposta relativa al reddito proveniente da detta attività di lavoro dipendente, mentre la stessa esenzione sarebbe stata concessa se tale attività fosse stata esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in tale Stato membro, in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato al quale si applichi l’accordo sullo Spazio economico europeo.

    Infatti, in materia di vantaggi fiscali, il principio di parità di trattamento, previsto dall’articolo 9 dell’allegato I dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, può essere invocato da un lavoratore cittadino di una parte contraente, che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione nei confronti del suo Stato d’origine. Orbene, la normativa in parola provoca una differenza di trattamento fiscale tra i contribuenti residenti in funzione dell’origine dei loro redditi. Tale differenza di trattamento è tale da dissuaderli dall’esercitare il loro diritto alla libera circolazione e, pertanto, costituisce una disparità di trattamento, in contrasto, in linea di principio, con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I di detto accordo.

    Peraltro, una tale differenza di trattamento non è giustificata da motivi imperativi d’interesse generale. Infatti, con considerazioni trasponibili al caso di specie, la Corte ha già statuito che una differenza di trattamento tra persone fisiche che abbiano fatto uso della loro libertà di circolazione, esercitando in via accessoria un’attività di insegnamento a titolo indipendente presso un’università stabilita in un altro Stato membro, continuando a risiedere nel loro Stato di residenza, e persone che esercitano detta attività sul territorio nazionale, non può essere giustificata dalla ragione di interesse generale connessa alla promozione dell’insegnamento, della ricerca e dello sviluppo, dato che tale differenza arreca pregiudizio alla libertà degli insegnanti che svolgono la loro attività in via accessoria di scegliere il luogo delle loro prestazioni di servizi all’interno dell’Unione senza che sia stato dimostrato che, per raggiungere l’obiettivo dedotto di promozione dell’insegnamento, risulti necessario riservare il beneficio dell’esenzione fiscale in parola ai soli contribuenti che svolgono un’attività simile in università stabilite nel territorio del loro Stato membro di residenza.

    Inoltre, una giustificazione fondata su un motivo imperativo d’interesse generale legata alla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale in parola, in assenza di un legame diretto, dal punto di vista del regime fiscale, tra l’esenzione fiscale delle indennità a titolo di rimborso spese versate da università nazionali ed una compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo fiscale, è stata parimenti esclusa dalla Corte.

    Infine, la Corte ha precisato, da una parte, che un vantaggio fiscale di carattere generale, concesso nel caso in cui un singolo si dedichi ad attività a favore della collettività, non è una misura vertente sul contenuto dell’insegnamento o relativa all’organizzazione del sistema di istruzione. D’altra parte, gli Stati membri devono, in ogni caso, nell’esercizio della competenza e della responsabilità di cui dispongono per organizzare il loro sistema di istruzione, rispettare le disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolazione. Pertanto, anche qualora una normativa nazionale costituisse una misura connessa a siffatta organizzazione, essa resterebbe ciò non di meno incompatibile con il Trattato, in quanto incide sulla scelta degli insegnanti che svolgono la loro attività in via accessoria relativamente al luogo dell’attività stessa.

    (v. punti 40, 43, 44, 50‑54, 57 e dispositivo)

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