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Document 62015CJ0467

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017.
Commissione europea contro Repubblica italiana.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana ai produttori di latte – Regime di aiuti connesso al rimborso del prelievo sul latte – Decisione condizionale – Decisione adottata dal Consiglio dell’Unione europea sul fondamento dell’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettere b) e c) – Aiuto esistente – Aiuto nuovo – Nozioni – Modifica di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità con il mercato interno.
Causa C-467/15 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑467/15 P

Commissione europea

contro

Repubblica italiana

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana ai produttori di latte – Regime di aiuti connesso al rimborso del prelievo sul latte – Decisione condizionale – Decisione adottata dal Consiglio dell’Unione europea sul fondamento dell’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettere b) e c) – Aiuto esistente – Aiuto nuovo – Nozioni – Modifica di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità con il mercato interno»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017

  1. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Violazione del divieto di statuire ultra petita–Ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato–Esame d’ufficio da parte del Tribunale di un motivo non dedotto dal ricorrente vertente sulla legalità sostanziale della decisione impugnata–Errore di diritto–Motivo infondato–Rigetto

    (Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1)

  2. Aiuti concessi dagli Stati–Aiuti esistenti e aiuti nuovi–Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti–Qualificazione come aiuti nuovi–Criteri–Modifica di un aiuto esistente in violazione delle condizioni di compatibilità imposte dalla Commissione o dal Consiglio

    [Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, b) e c)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 14‑22)

  2.  Ai sensi dell’articolo 1, lettera c), n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] costituiscono «nuovi aiuti», tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti. Tale disposizione, vista la sua ampia formulazione, può coprire non soltanto la modifica stessa, ma anche l’aiuto interessato da tale modifica.

    A norma dell’articolo 1, lettera b), ii), del suddetto regolamento, per «aiuti esistenti» si intendono segnatamente gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio. Pertanto, può costituire un aiuto nuovo un aiuto che sia stato oggetto di una decisione di autorizzazione e che, in seguito a una modifica apportata in violazione di una condizione prevista dalla stessa decisione al fine di garantire la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, non sia più coperto dalla decisione che l’ha autorizzato.

    Inoltre, un’interpretazione sufficientemente ampia della nozione di «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, che consenta di coprire non soltanto la modifica apportata dallo Stato membro interessato a un regime di aiuti esistente, in violazione delle condizioni di autorizzazione di quest’ultimo, ma anche l’integralità del regime di aiuti quale modificato, è quella che consente di garantire l’efficacia del sistema di controllo sugli aiuti di Stato nell’Unione, incoraggiando lo Stato membro interessato al rispetto delle condizioni di autorizzazione del regime di aiuti.

    Ne consegue che il Tribunale ha travisato la nozione di «aiuto nuovo» di cui all’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e, pertanto, ha commesso un errore di diritto chiedendo alla Commissione di dimostrare che la modifica apportata a un aiuto esistente in violazione di una condizione di autorizzazione di quest’ultimo incide sulla sostanza stessa della misura preesistente, al fine di qualificare come aiuto nuovo ed eventualmente illegale non soltanto detta modifica, ma anche l’integralità dell’aiuto esistente sul quale verte la modifica. Infatti, un aiuto esistente che è stato modificato in violazione delle condizioni di compatibilità imposte dalla Commissione o dal Consiglio non può essere considerato autorizzato e perde dunque, interamente, la qualità di aiuto esistente.

    (v. punti 46‑49, 53, 54)

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