This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CJ0459
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 settembre 2016.
Iranian Offshore Engineering & Construction Co. contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Sostegno logistico al governo dell’Iran – Inclusione del nome della ricorrente.
Causa C-459/15 P.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 settembre 2016.
Iranian Offshore Engineering & Construction Co. contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Sostegno logistico al governo dell’Iran – Inclusione del nome della ricorrente.
Causa C-459/15 P.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016 –
Iranian Offshore Engineering & Construction / Consiglio
(causa C‑459/15 P) ( *1 )
«Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche — Sostegno logistico al governo dell’Iran — Inclusione del nome della ricorrente»
1. |
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente — Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa — Dichiarazione di non luogo a statuire — Inammissibilità — Persistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato (Art. 263 TFUE; decisioni del Consiglio 2013/661/PESC e 2015/1863/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 2015/1862) (v. punto 12) |
2. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie — Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti — Insussistenza (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/661/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1154/2013) (v. punti 23, 24) |
3. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/661/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1154/2013) (v. punto 25) |
4. |
Ricorso di annullamento — Motivi d’impugnazione — Difetto o insufficienza di motivazione — Errore di valutazione — Distinzione (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 30, 31) |
5. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 44) |
6. |
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Sostegno logistico al governo iraniano — Nozione — Attività che, per la sua importanza quantitativa e qualitativa, può favorire la proliferazione nucleare consentendo al governo iraniano di rispondere a determinate necessità logistiche — Inclusione (Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/661/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1154/2013) (v. punti 52‑58) |
7. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità (v. punto 63) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Iranian Offshore Engineering & Construction Co. è condannata alle spese. |