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Document 62015CJ0417

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2016.
    Wolfgang Schmidt contro Christiane Schmidt.
    Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 24, punto 1, primo comma – Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenze speciali in materia contrattuale – Azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario.
    Causa C-417/15.

    Court reports – general

    Causa C‑417/15

    Wolfgang Schmidt

    contro

    Christiane Schmidt

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)

    «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 24, punto 1, primo comma – Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenze speciali in materia contrattuale – Azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2016

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Ambito di applicazione–Azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante e alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà dal registro fondiario–Inclusione

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 1, § 2, a)]

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Competenze esclusive–Controversie in materia di diritti reali immobiliari–Nozione–Azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante–Esclusione–Azione rientrante in una competenza speciale ai sensi di detto regolamento

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, artt. 7, punto 1, a), e 24, punto 1]

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Competenze esclusive–Controversie in materia di diritti reali immobiliari–Nozione–Azione diretta alla cancellazione di un diritto di proprietà dal registro fondiario–Inclusione

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 24, punto 1, comma 1)

    4. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Competenze speciali–Competenza in materia contrattuale–Esistenza di una connessione con un’azione in materia di diritti reali immobiliari–Nozione–Azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà dal registro fondiario–Inclusione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 8, punto 4)

    1.  Un’azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante e alla cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Infatti, sebbene l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento escluda dalla sfera di applicazione di quest’ultimo, in particolare, lo stato e la capacità delle persone fisiche, resta il fatto che, nell’ambito di un’azione del genere, la capacità di agire del donante non costituisce l’oggetto principale della controversia, vertente sulla validità giuridica di una donazione, bensì una questione preventiva.

      (v. punti 23-25)

    2.  Le disposizioni del regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l’azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, prevista all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento, bensì nella competenza speciale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), di detto regolamento.

      Infatti, non è sufficiente che l’azione riguardi un diritto reale immobiliare o che abbia un nesso con un immobile per determinare la competenza del giudice dello Stato membro in cui è situato l’immobile. Occorre, al contrario, che l’azione sia fondata su un diritto reale e non su un diritto di natura obbligatoria. Pertanto, la circostanza che l’atto di cui si chiede la nullità si riferisca a un bene immobile non incide minimamente sull’analisi della sua validità, poiché la natura immobiliare dell’oggetto materiale dell’atto rileva, in questo contesto, soltanto in via incidentale. Tuttavia, è possibile fondare la competenza a conoscere della domanda di annullamento di un atto di donazione immobiliare sull’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. Infatti, ai sensi di tale disposizione, le controversie in materia contrattuale possono essere esaminate dal giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione assunta a fondamento della domanda, vale a dire dell’obbligazione corrispondente al diritto su cui si basa l’azione dell’attore.

      (v. punti 34, 36, 38, 39, 43 e dispositivo)

    3.  L’azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario, basata sulla nullità di un trasferimento di proprietà per incapacità di agire del donante, ricade nella competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Infatti, una domanda di cancellazione, in un caso del genere, si basa su un diritto reale invocato dal donante con riguardo all’immobile in questione e mira alla salvaguardia delle prerogative derivanti da un diritto reale.

      (v. punti 40, 41, 43 e dispositivo)

    4.  Poiché il giudice dello Stato membro in cui è situato l’immobile ha la competenza esclusiva a conoscere di una domanda di cancellazione dal registro fondiario del diritto di proprietà della donataria, detto giudice possiede parimenti una competenza giurisdizionale fondata sulla connessione oggettiva, in forza dell’articolo 8, punto 4, del regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a conoscere della domanda di annullamento dell’atto di donazione immobiliare, se entrambe le domande sono dirette contro il medesimo convenuto e possono essere riunite.

      (v. punto 42)

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