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Document 62015CJ0411

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 gennaio 2017.
Timab Industries e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) contro Commissione europea.
Impugnazione – Intese – Mercato europeo dei fosfati per mangimi – Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali sensibili – Ritiro delle ricorrenti dal procedimento di transazione – Competenza estesa al merito – Rispetto dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento – Durata ragionevole del procedimento.
Causa C-411/15 P.

Court reports – general

Causa C‑411/15 P

Timab Industries
e
Cie financière et de participations Roullier (CFPR)

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Intese – Mercato europeo dei fosfati per mangimi – Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali sensibili – Ritiro delle ricorrenti dal procedimento di transazione – Competenza estesa al merito – Rispetto dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento – Durata ragionevole del procedimento»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 gennaio 2017

  1. Procedimento giurisdizionale–Fase orale del procedimento–Nuova decorrenza # Riapertura–Presupposti

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

  2. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento–Controllo del rispetto dei principi generali del diritto e delle regole applicabili in materia di prova

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  3. Concorrenza–Procedimento amministrativo–Richiesta di informazioni–Diritti della difesa–Diritto di rifiutarsi di fornire una risposta che implicherebbe il riconoscimento di un’infrazione

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18)

  4. Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata–Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione–Potere discrezionale della Commissione

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

  5. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti–Irricevibilità–Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  6. Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Potere discrezionale della Commissione–Sindacato giurisdizionale–Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito–Portata

    (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03 e 2006/C 210/02, punto 29)

  7. Concorrenza–Procedimento amministrativo–Procedimento di transazione–Indicazione di una forcella di ammende–Ritiro di un’impresa dal procedimento di transazione–Mancata applicazione, da parte della Commissione, di detta forcella nella decisione finale–Ammissibilità–Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento–Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03 e 2006/C 210/02, punto 29)

  8. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio–Motivo sprovvisto di precisione–Irricevibilità

    [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

  9. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento–Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova–Inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti non risultante dagli atti di causa–Irricevibilità

    (Art. 256, § 1, comma 2 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  10. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale–Irricevibilità–Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale–Ricevibilità

    [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

  11. Procedimento giurisdizionale–Durata del procedimento dinanzi al Tribunale–Termine ragionevole–Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza–Inosservanza del termine ragionevole–Conseguenze–Responsabilità extracontrattuale–Composizione del collegio giudicante

    (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 256, § 1, TFUE, 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

  12. Procedimento giurisdizionale–Durata del procedimento dinanzi al Tribunale–Termine ragionevole–Criteri di valutazione

    (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 256, § 1, TFUE, 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 47)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 58, 59)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 83)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 84‑86)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 89)

  6.  Per quanto concerne il sindacato giurisdizionale delle decisioni con cui la Commissione decide di infliggere un’ammenda o una penalità di mora per violazione delle norme sulla concorrenza, oltre al controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione dispone di una competenza estesa al merito conferitagli dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE, che lo autorizza a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta. A tal riguardo, non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione. Soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell’importo dell’ammenda.

    Nella specie, se è pur vero che il Tribunale si è certamente dato cura di rispondere a tutti gli argomenti con i quali le ricorrenti avevano censurato alla Commissione di aver applicato a un’impresa che si era ritirata dal procedimento di transazione un’ammenda più elevata del massimo della forcella considerata nelle trattative ai fini della transazione, e questo per una durata dell’infrazione considerevolmente ridotta, una siffatta analisi ricade nel rispetto dei principi di buona amministrazione della giustizia e di trasparenza. Pertanto, non si può censurare al Tribunale di aver effettuato un esame così completo nel contesto di una controversia che, per la prima volta, lo conduceva a statuire su una situazione nella quale un’impresa, dopo essersi impegnata in un procedimento di transazione, se ne era infine ritirata. Così stando le cose, il Tribunale ha perfettamente esercitato la sua competenza estesa al merito nel procedere a un controllo approfondito sia della legittimità della decisione controversa sia del carattere di adeguatezza dell’importo dell’ammenda ivi preso in considerazione.

    In tal senso, il Tribunale ha debitamente verificato la fondatezza dell’analisi effettuata dalla Commissione alla luce di tutte le circostanze esistenti al momento dell’adozione della decisione controversa e in considerazione della portata della cooperazione fornita dalle ricorrenti dopo il loro ritiro dal procedimento di transazione, quindi durante il procedimento ordinario. Il Tribunale ha parimenti effettuato la verifica sistematica degli elementi presi in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta nella decisione controversa. In particolare, esso ha operato un controllo dettagliato del modo in cui la Commissione ha tenuto conto dei fattori che consentono di concedere o meno riduzioni di tale ammenda, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole o, sulla base della cooperazione, in applicazione del punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. Inoltre, occorre constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato sotto quale profilo l’importo dell’ammenda loro inflitta sia eccessivo al punto da essere sproporzionato.

    (v. punti 104‑106, 108‑112)

  7.  Il principio di tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione e la possibilità di avvalersene si estende a qualsiasi operatore economico che si trovi in una situazione nella quale un’istituzione, fornendogli garanzie precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate. Inoltre, la Commissione non può fornire alcuna garanzia precisa quanto al beneficio di una qualsivoglia riduzione o immunità di ammenda nella fase del procedimento anteriore all’adozione della decisione definitiva e che le parti dell’intesa non possono pertanto nutrire un legittimo affidamento al riguardo.

    In primo luogo, il procedimento di transazione è un procedimento amministrativo alternativo al procedimento amministrativo ordinario, distinto da quest’ultimo, che presenta alcune particolarità, quali, segnatamente, la comunicazione di una forcella di probabili ammende. In secondo luogo, qualora l’impresa non presenti una proposta di transazione, il procedimento per l’adozione della decisione definitiva è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, anziché da quelle che disciplinano il procedimento di transazione.

    In terzo luogo, per quanto riguarda tale procedimento ordinario, nell’ambito del quale le responsabilità devono ancora essere accertate, la Commissione è vincolata soltanto dalla comunicazione degli addebiti, che non fissa alcuna forcella di ammende, ed è tenuta a prendere in considerazione i nuovi elementi portati a sua conoscenza nel corso del medesimo procedimento. Nella specie, le ricorrenti si sono ritirate dal procedimento di transazione ed è solo dopo tale ritiro che esse hanno fatto valere, nel contesto del procedimento ordinario, elementi intesi alla riduzione della durata della loro partecipazione all’infrazione contestata.

    Pertanto, le ricorrenti non potevano invocare alcun legittimo affidamento nel mantenimento delle stime che erano state trasmesse loro dalla Commissione nel corso del procedimento di transazione, sotto forma di forcella delle ammende probabili che era stata fissata in funzione degli elementi presi in considerazione fino a quella fase del procedimento. Inoltre, le ricorrenti, essendosi ritirate dal procedimento di transazione, disponevano di tutti gli elementi che consentivano loro di prevedere che una contestazione della loro partecipazione all’intesa per il periodo precedente all’anno in questione avrebbe necessariamente avuto un impatto sulle riduzioni che potevano essere concesse loro sia nel contesto della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, sia ai sensi del punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. Pertanto, non può essere censurata al Tribunale alcuna violazione della tutela del legittimo affidamento.

    (v. punti 134‑139)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 140‑142)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 153)

  10.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 154, 155, 157)

  11.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 165, 166)

  12.  La domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso, dato che un ricorso per risarcimento danni costituisce un rimedio effettivo. Ciò premesso, qualora sia manifesto, senza che le parti debbano produrre ulteriori elementi al riguardo, che il Tribunale ha violato in maniera sufficientemente qualificata il proprio obbligo di giudicare la causa entro un termine ragionevole, la Corte può rilevarlo. Conseguentemente la Corte può, nel contesto dell’impugnazione, dichiarare la violazione del diritto a un equo processo, quale garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa della durata irragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale.

    Per quanto riguarda i criteri che consentono di valutare se il Tribunale ha rispettato il principio della durata ragionevole, occorre ricordare che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti. A tale riguardo, l’elencazione dei criteri pertinenti non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza di detta durata non richiede un esame sistematico delle circostanze del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno dei detti criteri quando la durata del procedimento appaia giustificata alla luce di uno solo di essi. Pertanto, la complessità del caso, o un comportamento dilatorio del ricorrente, può considerarsi valida giustificazione di una durata prima facie troppo lunga.

    (v. punti 165, 167‑169)

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