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Document 62015CJ0406

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017.
Petya Milkova contro Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità – Articoli 5 e 27 – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 7 – Tutela rafforzata in caso di licenziamento di lavoratori subordinati disabili – Mancanza di una simile tutela per pubblici impiegati disabili – Principio generale di parità di trattamento.
Causa C-406/15.

Court reports – general

Causa C‑406/15

Petya Milkova

contro

Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Varhoven administrativen sad)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità – Articoli 5 e 27 – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 7 – Tutela rafforzata in caso di licenziamento di lavoratori subordinati disabili – Mancanza di una simile tutela per pubblici impiegati disabili – Principio generale di parità di trattamento»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017

Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Interpretazione di detta direttiva alla luce della convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità – Tutela rafforzata in caso di licenziamento di lavoratori subordinati disabili – Mancanza di una simile tutela per pubblici impiegati disabili – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio generale di parità di trattamento – Verifica da parte del giudice nazionale – Criteri – Estensione di tale tutela ai pubblici impiegati disabili in caso di violazione di detto principio

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 7, § 2; decisione del Consiglio 2010/48)

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce della convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, e in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, sancito agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso consente una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, che conferisce ai lavoratori subordinati con determinate disabilità una tutela speciale preventiva in caso di licenziamento, senza tuttavia conferire tale tutela ai pubblici impiegati con le stesse disabilità, a meno che sia dimostrata una violazione del principio di parità di trattamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Quando si effettua tale verifica, il raffronto tra le situazioni deve essere fondato su un’analisi incentrata sull’insieme delle norme di diritto nazionale pertinenti che disciplinano le posizioni dei lavoratori subordinati con una determinata disabilità, da un lato, e le situazioni dei pubblici impiegati con la medesima disabilità, dall’altro lato, tenuto conto in particolare dell’oggetto della tutela contro il licenziamento di cui al procedimento principale.

Ove l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, letto alla luce della convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità e in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, ostasse alla normativa di uno Stato membro come quella di cui al procedimento principale, l’obbligo di rispettare il diritto dell’Unione europea esigerebbe che l’ambito di applicazione delle norme nazionali che tutelano i lavoratori subordinati con una determinata disabilità fosse esteso, affinché di dette norme di tutela vadano a beneficio anche dei pubblici impiegati con la stessa disabilità.

(v. punti 64, 70, dispositivo 1 e 2)

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