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Document 62015CJ0404

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016.
Pál Aranyosi e Robert Căldăraru.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto dell’esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente.
Cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU.

Court reports – general

Cause riunite C‑404/15 e C‑659/15 PPU

Pál Aranyosi

e

Robert Căldăraru

(domande di pronuncia pregiudiziale

proposte dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Motivi di rifiuto dell’esecuzione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Divieto di trattamenti inumani o degradanti — Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016

  1. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Principio di mutuo riconoscimento – Portata

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, modificata con la decisione quadro 2009/299, considerando 6 e art. 1, § 2)

  2. Diritti fondamentali – Divieto della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti – Portata

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4 e 51, § 1)

  3. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie di emissione – Obbligo per le autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Portata – Limiti

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4 e 51, § 1; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299)

  4. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 15, paragrafo 2 – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie di emissione – Conseguenze

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 7 e 15, § 2)

  5. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie di emissione – Detenzione della persona di cui trattasi – Presupposti

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 6, 48 e 52, § 1; decisione quadro del Consiglio 2002/584, modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 12 e 17, § 5)

  6. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie di emissione – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Rischio di trattamento inumano e degradante – Verifica da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione – Conseguenze

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4 e 51, § 1; decisione quadro del Consiglio 2002/584, modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3, 5, 6, § 1, e 7)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 77‑79, 82)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 85‑87)

  3.  Il rispetto dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo al divieto di pene e di trattamenti inumani o degradanti, si impone, come emerge dal suo articolo 51, paragrafo 1, agli Stati membri e, di conseguenza, ai loro organi giurisdizionali nell’attuazione del diritto dell’Unione, il che avviene quando l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria di esecuzione applicano le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro. Ne consegue che, quando l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’esecuzione dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro emittente, tenuto conto del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 4 della Carta, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio quando decide in ordine alla consegna alle autorità dello Stato membro emittente della persona colpita da un mandato d’arresto europeo. Invero, l’esecuzione di un siffatto mandato non può condurre a un trattamento inumano o degradante di tale persona. A tal fine, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve, anzitutto, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite. Tuttavia, l’accertamento della sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, di per sé, non può condurre al rifiuto di dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo. Infatti, una volta accertata la sussistenza di tale rischio, è poi anche necessario che l’autorità giudiziaria di esecuzione valuti, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi gravi e comprovati di ritenere che l’interessato corra tale rischio a causa delle condizioni di detenzione previste nei suoi confronti nello Stato membro emittente. La mera sussistenza di elementi che attestino carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione nello Stato membro emittente, infatti, non comporta necessariamente che, in un caso concreto, l’interessato venga sottoposto a un trattamento inumano o degradante in caso di consegna alle autorità di tale Stato membro. Di conseguenza, per garantire il rispetto dell’articolo 4 della Carta nel singolo caso della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria di esecuzione, a fronte di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti l’esistenza di siffatte carenze, è tenuta a verificare se, nelle circostanze della fattispecie, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che, in seguito alla sua consegna allo Stato membro emittente, tale persona corra un rischio concreto di essere sottoposta nello Stato membro di cui trattasi a un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo in parola.

    (v. punti 84, 88, 89, 91‑94 e dispositivo)

  4.  Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve chiedere all’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente di fornire con urgenza qualsiasi informazione complementare necessaria per quanto riguarda le condizioni di detenzione previste nei confronti dell’interessato in tale Stato membro. Tale richiesta può anche riguardare l’esistenza, nello Stato membro emittente, di eventuali procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione connessi, ad esempio, a visite negli istituti penitenziari, che consentano di valutare lo stato attuale delle condizioni di detenzione in predetti istituti. A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, l’autorità giudiziaria di esecuzione può fissare un termine ultimo per la ricezione delle informazioni complementari richieste all’autorità giudiziaria emittente. Tale termine deve essere adattato al caso di specie, al fine di lasciare a quest’ultima autorità il tempo necessario per raccogliere dette informazioni, se necessario ricorrendo a tal fine all’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente, a norma dell’articolo 7 della decisione quadro. In forza dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, detto termine deve tuttavia tener conto della necessità di rispettare i termini fissati dall’articolo 17 della decisione quadro. L’autorità giudiziaria emittente è tenuta a fornire tali informazioni all’autorità giudiziaria di esecuzione. Se, tenuto conto delle informazioni fornite in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di qualunque altra informazione in possesso dell’autorità giudiziaria di esecuzione, l’autorità di cui trattasi accerta che sussiste, rispetto alla persona oggetto del mandato d’arresto europeo, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, l’esecuzione del mandato in parola deve essere rinviata ma non può essere abbandonata. Nell’ipotesi in cui le informazioni ricevute dall’autorità giudiziaria di esecuzione da parte dell’autorità giudiziaria emittente inducano ad escludere la sussistenza di un rischio concreto che l’interessato sia oggetto di un trattamento inumano o degradante nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve adottare, entro i termini fissati dalla decisione quadro, la propria decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, fatta salva la possibilità per l’interessato, una volta consegnato, di esperire nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente i mezzi di ricorso che gli consentono di contestare, se del caso, la legalità delle sue condizioni detentive in un istituto penitenziario di tale Stato membro. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.

    (v. punti 95‑98, 103 e dispositivo)

  5.  Conformemente all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria di esecuzione può decidere di mantenere l’interessato in stato di detenzione soltanto a condizione che il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo sia stato condotto con sufficiente diligenza e, pertanto, che la durata della detenzione non risulti eccessiva. Per quanto riguarda le persone oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale, tale autorità deve tenere debitamente conto del principio della presunzione d’innocenza garantito dall’articolo 48 della Carta. A tal riguardo, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve rispettare il requisito della proporzionalità, previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quanto alla limitazione di qualsiasi diritto o libertà riconosciuti da quest’ultima. Infatti, l’emissione di un mandato d’arresto europeo non può giustificare il protrarsi della detenzione dell’interessato senza alcun limite temporale. In ogni caso, laddove l’autorità giudiziaria di esecuzione concluda di essere tenuta a porre fine alla detenzione del ricercato, spetta allora alla medesima, in forza degli articoli 12 e 17, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, disporre, unitamente al rilascio provvisorio di tale persona, qualsiasi misura da essa ritenuta necessaria per evitare che quest’ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni sostanziali necessarie alla sua effettiva consegna fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

    (v. punti 100‑102)

  6.  Gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L’autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio.

    (v. dispositivo)

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